(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 373)
                 Art. 373. (Art. 78 del Testo Unico) 
                       TRASPORTO IN CONTAINERS 

 
  Le condizioni imposte ai veicoli in  vista  della  natura  e  della
quantita'  delle  materie  e  oggetti  pericolosi  trasportati  e  le
imitazioni di peso previste dal presente Regolamento  restano  valide
salvo quanto indicato all'ultimo comma del presente  articolo,  anche
se il trasporto delle materie e oggetti pericolosi  e  effettuato  in
containers.  I  colli  trasportati  in  un  container  devono  essere
sistemati all'interno di esso  in  modo  da  non  subire  spostamenti
durante il trasporto o il maneggio del container. 
  I containers devono essere sistemati sui veicoli  in  modo  da  non
potersi  ne'  spostare  ne'  rovesciare  durante  il  trasporto.   Le
prescrizioni delle presenti norme relative al carico allo  scarico  e
al maneggio delle merci pericolose nell'interno dei  veicoli  e  alla
pulizia di questi, si applicano anche al carico, allo  scarico  e  al
maneggio di tali merci nell'ambito dei containers e alla  pulizia  di
questi. 
  Le materie e oggetti pericolosi solidi, di cui  e'  autorizzato  il
trasporto alla rifusa, possono essere trasportati  alla  rinfusa  nei
grandi containers; le materie e oggetti solidi di cui  e  autorizzato
il  trasporto  in  colli  possono  essere  trasportati   nei   grandi
containers. Allorche' materie e oggetti pericolosi  sono  trasportati
in un grande container,  questo  deve  soddisfare  alle  prescrizioni
previste per la causa del veicolo che effettui il medesimo trasporto:
in tal caso non e' necessario ne la cassa del veicolo  che  porta  il
grande container, abbia a soddisfare a quelle prescrizioni.