Art. 375. 
           Impiego di personale negli spettacoli di danza 
 
  1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato  i  quali
promuovano e organizzino spettacoli di danza o  nei  quali  la  danza
abbia particolare rilievo, sono tenuti  ad  impiegare  nei  corpi  di
ballo  o  nei  gruppi  di  danzatrici  con  preferenza  le  diplomate
dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.