(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 376)
                 Art. 376. (Art. 78 del Testo Unico) 
        IMBALLAGGIO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI PERICOLOSI 

 
  L'imballaggio delle materie e degli oggetti pericolosi deve  essere
effettuato  con  tutte  le  modalita'  e  le  cautele  necessarie  in
relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche. 
  Gli imballaggi devono essere chiusi e stagni  in  modo  da  evitare
ogni dispersione del contenuto e ove sia il  caso  l'evaporazione  di
questo. 
  I materiali che costituiscono gli imballaggi  e  i  dispositivi  di
chiusura non devono essere attaccati dal contenuto  ne'  formare  con
questo  delle  combinazioni  nocive  o  pericolose  Gli   imballaggi,
comprese le loro chiusure, devono in ogni loro parte essere solidi  e
ben fatti, in modo da non potersi rompere o  danneggiare  durante  il
trasporto, e devono soddisfare alle esigenze normali del trasporto. 
  Le materie solide devono essere ben  stivate  e  fermare  nei  loro
imballaggi e  cosi'  gli  imballaggi  interni  in  quelli  esterni  I
recipienti che contengono materie liquide devono essere in  grado  di
resistere alle pressioni che possano generarsi all'interno  di  essi,
nelle condizioni normali di trasporto, per effetto della temperatura. 
  Le materie di riempimento formanti  tampone  devono  essere  adatte
alle proprieta' del contenuto:  in  particolare  esse  devono  essere
assorbenti allorche' questo e'  liquido,  o  puo'  lasciar  trasudare
delle materie liquide.