Art. 376 Riconoscimento 1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalita' giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalita' sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.