Art. 378. 
 
Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate 
o aventi riconoscimento legale 
  1. I titoli di studio conseguiti  nelle  scuole  italiane  medie  e
negli istituti e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore  all'
estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la
iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo  diverso,  secondo
le modalita' previste dall'articolo 192, comma 3. 
  2. Per  l'ammissione  alla  prima  classe  della  scuola  media  si
prescinde  dal  giudizio  sull'equipollenza  del  titolo   presentato
purche' risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un
corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.