(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 379)
                 Art. 379. (Art. 78 del Testo Unico) 
                              CISTERNE 

 
  Ad eccezione del fluoro (3°) e dell'acetilene  disciolta  (13°)  le
materie della classe I-d possono essere trasportate in cisterne.