Art. 379. 
Riconoscimento  dei  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero   dai
            lavoratori italiani e loro congiunti emigrati 
  1. I lavoratori italiani e  loro  congiunti  emigrati  che  abbiano
conseguito all'estero un titolo  di  studio  nelle  scuole  straniere
corrispondenti  alle  scuole  italiane  elementare  e  media  possono
ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli  di
studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa  di
lingua e cultura generale italiana secondo le  norme  e  i  programmi
stabiliti con provvedimento del Ministro della  pubblica  istruzione,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 
  2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro  che  producano  l'
attestato di frequenza con profitto delle classi  o  corsi  istituiti
all'estero dal Ministero degli affari esteri ai sensi  delle  lettere
a) e b) dell'articolo 2 della legge 3  marzo  1971,  n.  153,  ovvero
siano in possesso di un titolo  straniero  che  comprenda  la  lingua
italiana tra le materie classificate. 
  3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste  nei
commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla
base di tabelle stabilite con decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
di concerto con il Ministro degli affari esteri. 
  4. I lavoratori italiani e i loro congiunti  emigrati  che  abbiano
conseguito  all'estero  un  titolo  finale  di  studio  nelle  scuole
straniere  corrispondenti  agli  istituti  italiani   di   istruzione
secondaria superiore o di istruzione professionale  possono  ottenere
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i  titoli  di  studio
finali italiani a condizione  che  sostengano  le  prove  integrative
eventualmente ritenute necessarie  per  ciascun  tipo  di  titolo  di
studio straniero da una apposita commissione  nominata  dal  Ministro
della pubblica istruzione,  composta  di  7  membri,  uno  dei  quali
designato dal Ministero degli affari esteri. 
  5. Le prove sono sostenute nella sede  stabilita  dal  provveditore
agli studi al quale e' stata presentata la domanda dell'interessato. 
  6. I programmi e le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove  sono
stabiliti con provvedimento del Ministro della  pubblica  istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,  d'intesa
con il Ministro degli affari esteri. 
  7.  Il  documento  comprovante  l'equipollenza  e'  rilasciato  dal
provveditore agli studi. 
  8. La validita' in Italia di attestati di  qualifica  professionale
acquisiti  all'estero  da  lavoratori  italiani  o   loro   congiunti
emigrati,  diversi  da  quelli  considerati  nel  terzo  comma  dell'
articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' concessa  sulla  base
di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi  d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri e sentito  il  Ministro  della  pubblica
istruzione ove si tratti di  questioni  rientranti  anche  nella  sua
competenza. Il documento comprovante l'estensione della validita'  e'
rilasciato  dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione. 
  9. Gli interessati devono  esibire  un  attestato  della  autorita'
consolare comprovante la condizione di  lavoratori  italiani  o  loro
congiunti emigrati.