Art. 38 Soppressione delle posizioni soprannumerarie 1. Le posizioni soprannumerarie nelle diverse qualifiche del personale della carriera prefettizia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e dell'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono soppresse e il relativo personale mantiene la posizione nel ruolo di provenienza ai fini del primo inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 34.
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 34): "Art. 29. - (Conferimento delle qualifiche dirigenziali al personale proveniente dalla soppressa amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali). - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale proveniente dalla soppressa amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali le qualifiche di vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria e quella di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria sono conferite, in soprannumero non riassorbibile, nella proporzione, da stabilire di volta in volta, risultante dal rapporto tra il numero dei posti da conferire nelle singole qualifiche e quello del personale gia' appartenente all'amministrazione civile dell'interno avente titolo al conferimento. La frazione di posto eventualmente risultante da tale computo e' comunque arrotondata all'unita'". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 (Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della Polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza): "Art. 2. L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformita' alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione. Ove non sia possibile assegnare almeno una unita' per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'". - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego): "Art. 15. All'inquadramento previsto dall'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, si provvede in soprannumero, con le modalita' previste dal primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, con compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilita' di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale".