Art. 38
            Soppressione delle posizioni soprannumerarie

  1.  Le  posizioni  soprannumerarie  nelle  diverse  qualifiche  del
personale  della  carriera prefettizia esistenti alla data di entrata
in  vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551,
e  dell'articolo  15  del  decreto-legge  24  novembre  1990, n. 344,
convertito  dalla  legge  23 gennaio 1991, n. 21, sono soppresse e il
relativo  personale mantiene la posizione nel ruolo di provenienza ai
fini   del  primo  inquadramento  nelle  nuove  qualifiche  ai  sensi
dell'articolo 34.
 
          Note all'art. 38:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  29 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 340 (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 34):
              "Art. 29. - (Conferimento delle qualifiche dirigenziali
          al  personale  proveniente  dalla soppressa amministrazione
          per  le attivita' assistenziali italiane e internazionali).
          -  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   al   personale   proveniente   dalla   soppressa
          amministrazione  per  le attivita' assistenziali italiane e
          internazionali   le   qualifiche  di  vice  prefetto  e  di
          dirigente superiore di ragioneria e quella di vice prefetto
          ispettore   e   di   primo  dirigente  di  ragioneria  sono
          conferite,   in   soprannumero   non  riassorbibile,  nella
          proporzione, da stabilire di volta in volta, risultante dal
          rapporto tra il numero dei posti da conferire nelle singole
          qualifiche   e   quello  del  personale  gia'  appartenente
          all'amministrazione  civile  dell'interno  avente titolo al
          conferimento. La frazione di posto eventualmente risultante
          da tale computo e' comunque arrotondata all'unita'".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   24 luglio  1981,  n.  551
          (Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge
          1o aprile  1981,  n.  121, in materia di passaggio ad altre
          amministrazioni  civili  o  ad  altri  corpi militari dello
          Stato  del  personale  dell'amministrazione  della pubblica
          sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di
          pubblica   sicurezza  nonche'  dai  disciolti  Corpi  della
          Polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza):
              "Art. 2. L'accesso alla qualifica funzionale di livello
          superiore  e  la progressione nelle qualifiche dirigenziali
          del  personale  di  cui  all'articolo precedente avviene in
          soprannumero  in conformita' alle norme vigenti per i ruoli
          delle amministrazioni riceventi.
              Gli  avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi
          del  precedente  comma sono determinati, di volta in volta,
          in  proporzione  pari  al  rapporto tra il numero dei posti
          disponibili  nelle  qualifiche funzionali o dirigenziali da
          conferire  e  il  personale dei ruoli delle amministrazioni
          riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
              Ove  non  sia possibile assegnare almeno una unita' per
          gli  avanzamenti  di  cui  al precedente comma, l'eventuale
          frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 15 del decreto-legge
          24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio
          1991,  n.  21  (Corresponsione  ai  pubblici  dipendenti di
          acconti  sui  miglioramenti  economici  relativi al periodo
          contrattuale  1988-1990,  nonche'  disposizioni  urgenti in
          materia di pubblico impiego):
              "Art.  15.  All'inquadramento  previsto  dall'art.  22,
          comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          17 gennaio 1990, n. 44, si provvede in soprannumero, con le
          modalita'  previste  dal  primo e secondo comma dell'art. 8
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  339  e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 luglio 1981, n. 551, con compensazione delle
          posizioni  soprannumerarie  mediante indisponibilita' di un
          corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale".