Art. 38 (L-R)
          Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

  1.  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
  2.  Le  istanze  e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale  o  quando il
sottoscrittore  e'  identificato  dal  sistema  informatico con l'uso
della carta di identita' elettronica. (R)
  3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate
unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di
identita'  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita  nel  fascicolo.  Le  istanze  e  la  copia  fotostatica del
documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti  di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'
e'   consentita   nei   limiti   stabiliti  dal  regolamento  di  cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)
 
          Nota all'art. 38:

             -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 15, comma 2, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 2.