Art. 38 
Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale
                        dei vigili del fuoco 
 
  1. Possono essere assunti,  a  domanda,  nel  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile  permanente
in  prova  e  nei  profili  professionali  del  settore  dei  servizi
amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione  economica
B1, il coniuge o un figlio o un  fratello  convivente  del  personale
appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto  permanentemente
inabile al servizio, per effetto di ferite o  lesioni  riportate  nel
corso  di  eventi  verificatisi  a  decorrere  dal  1  gennaio  1999,
nell'espletamento delle attivita'  istituzionali,  purche'  siano  in
possesso dei requisiti previsti per  l'accesso  e  nel  limite  delle
vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore
dei  servizi  amministrativi,  tecnici  e  informatici,   fino   alla
posizione  economica  B1,  restano  comunque   ferme   le   ulteriori
disposizioni vigenti in materia.