ART. 38
              (fase preliminare e verifica preventiva)

   1.   Per  i  progetti  di  cui  all'articolo  35,  la  Commissione
tecnico-consultiva  di  cui  all'articolo  6 provvede all'istruttoria
anche per le fasi preliminari ed eventuali di verifica preventiva, di
cui,  rispettivamente,  agli  articoli 26, comma 3, 27, comma 2, 32 e
36, comma 3.
   2.  Ai  fini di cui al comma 1, le relative richieste sono rivolte
direttamente  al  vicepresidente  della  Commissione  competente  per
materia,  che  provvede  alla  costituzione, secondo i criteri di cui
all'articolo  6,  commi  5  e  6,  delle sottocommissioni cui vengono
assegnate le relative istruttorie.
   3. La sottocommissione costituita per la fase preliminare relativa
ad  un determinato progetto provvede poi anche all'istruttoria di cui
all'articolo  37 relativa al medesimo progetto. Lo stesso vale per la
sottocommissione  costituita  per  la  verifica preventiva in caso di
esito positivo di detta procedura preliminare.