Art. 38.

    Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale

    1.  A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si
  applicano  le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
  naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4
  del   decreto-legge  1°  ottobre  2001,  n.  356,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.