Art. 38. 
 
Modalita' di registrazione per i professionisti di  cui  all'articolo
12 e per i revisori  contabili  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,
                             lettera b) 
 
  1. Ai fini del rispetto degli  obblighi  di  registrazione  di  cui
all'articolo 36, i  professionisti  indicati  nell'articolo  12  e  i
soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b),  istituiscono
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo
quanto previsto dal comma 2. 
  2. In alternativa all'archivio, i  soggetti  indicati  al  comma  1
possono istituire il registro della clientela a fini  antiriciclaggio
nel  quale  conservano  i  dati  identificativi   del   cliente.   La
documentazione,  nonche'  gli  ulteriori  dati  e  informazioni  sono
conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 
  3. Il registro  della  clientela  e'  numerato  progressivamente  e
siglato in ogni pagina a cura del soggetto  obbligato  o  di  un  suo
collaboratore delegato per  iscritto,  con  l'indicazione  alla  fine
dell'ultimo foglio del numero delle pagine  di  cui  e'  composto  il
registro e l'apposizione  della  firma  delle  suddette  persone.  Il
registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi  bianchi
e abrasioni. 
  4. I dati e le informazioni registrati con le modalita' di  cui  al
comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. 
  5. Qualora i soggetti indicati nei  commi  1  svolgano  la  propria
attivita' in piu' sedi, possono istituire per  ciascuna  di  esse  un
registro della clientela. 
  6. La custodia dei  documenti,  delle  attestazioni  e  degli  atti
presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili,  a  norma  della
legge 16 febbraio 1913, n.  89,  del  regolamento  di  cui  al  regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e  la
descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo  35,  comma
22,  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  costituiscono
idonea modalita' di registrazione dei dati e delle informazioni. 
  7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini  professionali,
adotta disposizioni applicative del presente articolo. 
 
          Note all'art. 38:
              - La  legge  n.  89 del 1913, recante l'ordinamento del
          notariato  e  degli  archivi  notarili, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  7 marzo 1913. La legge e'
          stata  piu'  volte  modificata,  da  ultimo  con  i decreti
          legislativi: 24 aprile 2006, n. 166; 4 maggio 2006, n. 182;
          1° agosto 2006, n. 249.
              - Il   regio   decreto   n.   1326  del  1914,  recante
          l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
          16 febbraio  1913,  n.  89,  riguardante  l'ordinamento del
          notariato  e  degli  archivi  notarili, e' pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   7   dell'11 gennaio   1915.  Il
          regolamento  e'  stato piu' volte modificato, da ultimo dal
          decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249.
              - Il testo dell'art. 35, comma 22, del decreto-legge n.
          223  del  2006, convertito con modificazioni dalla legge n.
          248 del 2006, e' il seguente:
              «Art.   35   (Misure   di   contrasto  dell'evasione  e
          dell'elusione  fiscale).  (Omissis).  -  22. All'atto della
          cessione  dell'immobile,  anche  se assoggettata ad IVA, le
          parti  hanno  l'obbligo  di  rendere apposita dichiarazione
          sostitutiva  di  atto  di  notorieta' recante l'indicazione
          analitica  delle  modalita' di pagamento del corrispettivo.
          Con   le   medesime  modalita',  ciascuna  delle  parti  ha
          l'obbligo di dichiarare:
                a) se  si  e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi
          affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare,
          se  persona  fisica, o la denominazione, la ragione sociale
          ed  i  dati  identificativi  del  legale rappresentante, se
          soggetto  diverso  da  persona fisica, ovvero del mediatore
          non  legale  rappresentante  che  ha  operato per la stessa
          societa';
                b) il codice fiscale o la partita IVA;
                c) il  numero  di iscrizione al ruolo degli agenti di
          affari   in   mediazione   e  della  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato e agricoltura di riferimento per il
          titolare  ovvero  per  il legale rappresentante o mediatore
          che ha operato per la stessa societa';
                d) l'ammontare   della   spesa   sostenuta  per  tale
          attivita'  e  le  analitiche  modalita'  di pagamento della
          stessa.».