Art. 38.
              Titoli e requisiti del medico competente

  1.  Per  svolgere  le  funzioni  di medico competente e' necessario
possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
    a)   specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in  medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
    b)  docenza  in  medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori  e  psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale  o  in  fisiologia  e  igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
    c)  autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
    d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale.
  2.  I  medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d),
sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da
definire  con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca  di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui
al  precedente  periodo  i  quali, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  svolgano  le  attivita'  di  medico  competente o
dimostrino  di  avere  svolto  tali  attivita'  per  almeno  un  anno
nell'arco  dei  tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto  legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A  tal  fine  sono  tenuti  a  produrre alla Regione attestazione del
datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  medico competente e'
altresi'  necessario  partecipare al programma di educazione continua
in  medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
e  successive  modificazioni  e integrazioni, a partire dal programma
triennale  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente decreto
legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma triennale dovranno
essere  conseguiti  nella  misura  non  inferiore al 70 per cento del
totale  nella  disciplina  "medicina  del  lavoro  e  sicurezza degli
ambienti di lavoro".
  4.  I  medici  in  possesso  dei  titoli  e dei requisiti di cui al
presente  articolo  sono  iscritti  nell'elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero della salute.
 
          Note all'art. 38:
              - Il  testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo
          n. 277 del 1991 e' il seguente:
              «Art.    55   (Esercizio   dell'attivita'   di   medico
          competente).  -  1. I laureati in medicina e chirurgia che,
          pur  non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
          lettera c),  alla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per
          almeno  quattro  anni,  sono  autorizzati  ad esercitare la
          funzione di medico competente.
              2.  L'esercizio  della  funzione  di  cui al comma 1 e'
          subordinato  alla  presentazione, all'assessorato regionale
          alla   sanita'  territorialmente  competente,  di  apposita
          domanda   corredata  dalla  documentazione  comprovante  lo
          svolgimento  dell'attivita' di medico del lavoro per almeno
          quattro anni.
              3.  La  domanda  e' presentata entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.
          L'assessorato  alla  sanita'  provvede entro novanta giorni
          dalla data di ricezione della domanda stessa.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
          229  (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
          nazionale,  a  norma  dell'art.  1  della legge 30 novembre
          1998,  n.  419),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          16 luglio 1999, n. 165, supplemento ordinario.