Art. 38.
                (Modifica dell'articolo 9 della legge
                        8 marzo 2000, n. 53)

1.  L'articolo  9  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). -
1.  Al  fine  di  promuovere  e incentivare azioni volte a conciliare
tempi  di  vita  e  tempi  di  lavoro,  nell'ambito  del Fondo per le
politiche  per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n. 223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata
con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato   alle  politiche  per  la  famiglia,  al  fine  di  erogare
contributi  in  favore  di  datori di lavoro privati, ivi comprese le
imprese   collettive,  iscritti  in  pubblici  registri,  di  aziende
sanitarie  locali,  di  aziende  ospedaliere e di aziende ospedaliere
universitarie  i  quali attuino accordi contrattuali che prevedano le
seguenti tipologie di azione positiva:
 a)   progetti  articolati  per  consentire  alle  lavoratrici  e  ai
lavoratori  di  usufruire di particolari forme di flessibilita' degli
orari  e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile,
telelavoro  e  lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile
in  entrata  o  in  uscita,  sui  turni  e  su  sedi  diverse, orario
concentrato,  con specifico interesse per i progetti che prevedano di
applicare,   in   aggiunta  alle  misure  di  flessibilita',  sistemi
innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
 b)  programmi  ed  azioni  volti  a  favorire il reinserimento delle
lavoratrici  e  dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o
per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
 c)  progetti  che,  anche  attraverso l'attivazione di reti tra enti
territoriali,  aziende  e  parti  sociali,  promuovano  interventi  e
servizi  innovativi  in  risposta  alle esigenze di conciliazione dei
lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi
o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite
o  costituende,  che  insistono  sullo  stesso  territorio, e possono
prevedere  la  partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei
piani per l'armonizzazione dei tempi delle citta'.
2.  Destinatari  dei  progetti  di  cui al comma 1 sono lavoratrici o
lavoratori,  inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorita' nel
caso  di  disabilita'  ovvero di minori fino a dodici anni di eta', o
fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con
acarico  persone  disabili  o  non  autosufficienti,  ovvero  persone
affette da documentata grave infermita'.
3.  Una  quota  delle  risorse di cui al comma 1, da stabilire con il
provvedimento   di  cui  al  comma  4,  e',  inoltre,  impiegata  per
l'erogazione  di  contributi  in favore di progetti che consentano ai
titolari   di   impresa,   ai   lavoratori   autonomi   o  ai  liberi
professionisti,  per  esigenze legate alla maternita' o alla presenza
di  figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o
sostituzione   di   soggetti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
professionali.
4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri o del
Ministro  delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il
Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il
Ministro  per  le pari opportunita', sentita la Conferenza unificata,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e
le  modalita'  per  la  concessione dei contributi di cui al presente
articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare
a  ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziatile per
ciascuna  tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali.
In  ogni  caso,  le richieste dei contributi provenienti dai soggetti
pubblici  saranno  soddisfatte  a concorrenza della somma che residua
una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.
5.  Le  risorse  di  cui  al  comma  I  possono essere, in misura non
superiore  al  10  per  cento, destinate alle attivita' di promozione
delle  misure  in  favore  della  conciliazione,  di  consulenza alla
progettazione,  di  monitoraggio  delle  azioni  da  effettuare anche
attraverso reti territoriali".
2.  I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.