ART. 38
         (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.   All'articolo   62  del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono
per  luoghi  di  lavoro,  unicamente  ai  fini della applicazione del
presente  titolo,  i  luoghi  destinati  a  ospitare posti di lavoro,
ubicati  all'interno  dell'azienda  o dell'unita' produttiva, nonche'
ogni  altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva
accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.";
   b) al  comma 2,  dopo  la  lettera  d)  e'  aggiunta  la seguente:
"d-bis):  ai  campi,  ai boschi e agli altri terreni facenti parte di
un'azienda agricola o forestale.".