ART. 38 (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro."; b) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.".