Art. 38
                        Lavoro straordinario

   1.   Le   prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte  a
fronteggiare  situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere  utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo
di  lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si
fa  fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL
dell'1.4.1999.
   2.   La  prestazione  di  lavoro  straordinario  e'  espressamente
autorizzata  dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e
di  servizio  individuate  dall'ente,  rimanendo  esclusa  ogni forma
generalizzata di autorizzazione.
   3.  Per  esigenze  eccezionali - debitamente motivate in relazione
all'attivita'   di   diretta  assistenza  agli  organi  istituzionali
riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico
-  il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL
dell'1.4.1999   puo'   essere   elevato  in  sede  di  contrattazione
decentrata  integrativa,  fermo  restando  il  limite  delle  risorse
previste dallo stesso art. 14.
   4.  La  misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  CCNL,  e'  determinata
maggiorando   la   misura   oraria   di  lavoro  ordinario  calcolata
convenzionalmente  dividendo  per 156 la retribuzione di cui all'art.
52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilita'.
   5. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari:
   - al 15% per il lavoro straordinario diurno;
   - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o
  in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
   -   al   50%  per  il  lavoro  straordinario  prestato  in  orario
  notturno-festivo.
   6.  La  prestazione  individuale di lavoro a qualunque titolo resa
non  puo',  in  ogni  caso,  superare,  di  norma,  un  arco  massimo
giornaliero di 10 ore.
   7.   Su   richiesta  del  dipendente,  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario  debitamente  autorizzate  possono  dare luogo a riposo
compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative
e di servizio.
   8.  La  disciplina  del presente articolo e del successivo art. 39
integrano quella dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.
                             Art. 38-bis
                           Banca delle ore

   1.  Al  fine  di  mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo
retribuito  o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro
straordinario,  e'  istituita  la  Banca  delle  ore,  con  un  conto
individuale per ciascun lavoratore.
   2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore
di  prestazione  di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel
limite  complessivo  annuo  stabilito  a  livello  di  contrattazione
decentrata  integrativa,  da  utilizzarsi  entro  l'anno successivo a
quello di maturazione.
   3.   Le  ore  accantonate  possono  essere  richieste  da  ciascun
lavoratore  o  in  retribuzione  o  come permessi compensativi per le
proprie  attivita'  formative  o  anche  per  necessita'  personali e
familiari.
   4.  L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi,
alla  durata  ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi
alla  fruizione,  deve  essere  reso  possibile  tenendo  conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
   5.  A  livello  di  ente  sono  realizzati  incontri  fra le parti
finalizzati  al  monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed
all'assunzione  di  iniziative  tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel
rispetto  dello  spirito  della  norma,  possono essere eventualmente
individuate  finalita'  e modalita' aggiuntive, anche collettive, per
l'utilizzo   dei   riposi   accantonati.   Le  ore  accantonate  sono
evidenziate mensilmente nella busta paga.
   6.  Le  maggiorazioni  per  le prestazioni di lavoro straordinario
vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.