Art. 38.
            (Trasferimento di impianti, beni e attivita'
              alle societa' costituite a seguito della
               liberalizzazione del mercato elettrico)
1.  Alle  societa'  per  azioni,  costituite  in  applicazione  degli
articoli  9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, nonche' del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del
citato  decreto  legislativo  n.  79  del  1999  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  207  del  3  settembre  1999,  a  far  data
dall'efficacia  degli  atti  di  conferimento  di  impianti,  beni  e
attivita'  alle  societa'  stesse, sono trasferiti le concessioni, le
autorizzazioni,  le  licenze,  i  nulla  osta e tutti i provvedimenti
amministrativi,   compresi   quelli   in   via   di  perfezionamento,
concernenti  gli  impianti,  i  beni  e le attivita' conferiti e gia'
intestati   alla  originaria  societa'  conferente  e  alle  societa'
conferenti successive.
2.  Fatti  salvi i poteri delle competenti autorita' anche in materia
di  aggiornamento  dei  relativi  canoni,  le concessioni concernenti
soltanto  le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di
produzione   di  energia  termoelettrica  e  alle  opere  connesse  e
ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente
legge  sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto
alla  cessazione  dell'attivita'  di  produzione  di  energia  che si
verifichi precedentemente alla medesima data.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 novembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
    Visto, il Guardasigilli: Fassino

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.

 
          Note all'articolo 38.
              -   Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75,
          reca  "Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme
          comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".
              Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 8, 9 e 13 del
          succitato decreto:
              "Art. 8. Attivita' di produzione.
              1.  A decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto e'
          consentito    produrre    o   importare,   direttamente   o
          indirettamente,   piu'   del   50   per  cento  del  totale
          dell'energia  elettrica prodotta e importata in Italia. Nel
          caso  tale  soglia, calcolata come media su base triennale,
          sia  superata,  l'Autorita' garante della concorrenza e del
          mercato  adotta  i  provvedimenti  di cui all'art. 15 della
          legge  10  ottobre  1990,  n.  287.  A tale scopo, entro la
          stessa  data l'Enel S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della
          propria  capacita'  produttiva.  A  tal  fine l'Enel S.p.a.
          predispone  entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore
          del  presente  decreto  un  piano  per  le  cessioni  degli
          impianti;  l'approvazione  del  suddetto  piano, nonche' la
          scelta  delle modalita' di alienazione sono determinate con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su
          proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Il piano
          per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate
          condizioni  di  mercato  sia  la necessaria attenzione alla
          presenza   di  piani  industriali,  al  mantenimento  della
          produzione  nei  siti  e alle ricadute occupazionali e deve
          tener  conto  delle  esigenze  relative  alle  attivita' di
          sviluppo,    di    innovazione,    di    ricerca    e    di
          internazionalizzazione dell'Enel S.p.a..
              2.  Ove il termine del 1 gennaio 2003 di cui al comma 1
          non  sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il
          rispetto   degli  obblighi  nello  stesso  comma  previsti,
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del mercato con
          proprio  provvedimento,  sentita  l'Autorita' per l'energia
          elettrica  e  il  gas,  puo'  disporre,  su  richiesta  del
          soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno.
              3.   Fermi   restando   quanto   previsto  dal  decreto
          legislativo  31  marzo  1998, n. 112, nonche' la disciplina
          relativa  alla  valutazione di impatto ambientale, entro un
          anno  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
          sono  emanati,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, uno o piu' regolamenti per
          disciplinare    l'autorizzazione    alla    costruzione   e
          all'esercizio  di nuovi impianti di produzione dell'energia
          elettrica  o  la  modifica o il ripotenziamento di impianti
          esistenti, alimentati da fonti convenzionali.
              4. I regolamenti si conformano ai seguenti princi'pi:
                a) i    progetti   sono   autorizzati   mediante   lo
          svolgimento  di  una  procedura  unificata  e semplificata,
          riferita  a ciascuna categoria di impianto nonche' mediante
          il   rilascio,   in   tempi   determinati,   di   un  unico
          provvedimento  riguardante sia l'impianto principale che le
          opere  connesse  e  le infrastrutture indispensabili al suo
          esercizio;
                b)  i  progetti  di  modifica  o ripotenziamento sono
          valutati  sotto  il  profilo  urbanistico  solo  in caso di
          occupazione   di   aree  esterne  a  quelle  di  pertinenza
          dell'impianto esistente.
              5.  Il  diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso
          su  motivi  obiettivi  e non discriminatori, e' comunicato,
          con   la   relativa   motivazione,   al   richiedente.  Del
          provvedimento  e'  data informazione alla Commissione della
          Comunita' europea.
              6.  Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
          di  cui  al  comma  3  si applicano le norme e le procedure
          attualmente vigenti.".
              "Art. 9. L'attivita' di distribuzione.
              1.   Le   imprese   distributrici  hanno  l'obbligo  di
          connettere  alle  proprie  reti  tutti  i  soggetti  che ne
          facciano  richiesta, senza compromettere la continuita' del
          servizio  e  purche'  siano  rispettate  le regole tecniche
          nonche'   le   deliberazioni   emanate  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  in  materia  di  tariffe,
          contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ivi
          comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa'
          cooperative  di  produzione e distribuzione di cui all'art.
          4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a
          svolgere   il  servizio  di  distribuzione  sulla  base  di
          concessioni  rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e aventi
          scadenza  il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti
          sono  individuati  i  responsabili  della  gestione,  della
          manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di
          distribuzione     e    dei    relativi    dispositivi    di
          interconnessione,  che  devono  mantenere  il segreto sulle
          informazioni    commerciali   riservate;   le   concessioni
          prevedono,    tra    l'altro,    misure    di    incremento
          dell'efficienza  energetica  degli  usi  finali  di energia
          secondo  obiettivi quantitativi determinati con decreto del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
              2.  Con  regolamento  del  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
          Conferenza   unificata,  istituita  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,   n.  281  e  l'Autorita'
          dell'energia   elettrica   e  il  gas,  sono  stabiliti  le
          modalita',  le  condizioni  e  i  criteri,  ivi  inclusa la
          remunerazione  degli investimenti realizzati dal precedente
          concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla
          scadenza   del   31  dicembre  2030,  previa  delimitazione
          dell'ambito,  comunque non inferiore al territorio comunale
          e  non  superiore  a  un  quarto di tutti i clienti finali.
          Detto  servizio  e'  affidato sulla base di gare da indire,
          nel  rispetto  della  normativa  nazionale e comunitaria in
          materia  di  appalti  pubblici,  non  oltre  il quinquennio
          precedente la medesima scadenza.
              3.   Al   fine   di   razionalizzare  la  distribuzione
          dell'energia  elettrica, e' rilasciata una sola concessione
          di  distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono
          operanti  piu'  distributori,  questi ultimi, attraverso le
          normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative
          per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le
          relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  entro  il 31 marzo 2000; ove lo stesso
          Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni
          le  stesse  proposte  si  intendono  approvate. Il medesimo
          Ministro  ed  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione    economica    promuovono    la    predetta
          aggregazione,   anche   attraverso   specifici  accordi  di
          programma.
              4.  Per  la  finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del
          mantenimento  del  pluralismo nell'offerta di servizi e del
          rafforzamento   di  soggetti  imprenditoriali  anche  nella
          prospettiva     dell'estensione     del    mercato    della
          distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto
          comma  3  ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  le societa' di distribuzione partecipate
          dagli  enti  locali  possono  chiedere  all'Enel  S.p.a. la
          cessione   dei   rami   d'azienda   dedicati  all'esercizio
          dell'attivita'  di  distribuzione  nei  comuni nei quali le
          predette  societa'  servono almeno il venti per cento delle
          utenze.  Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro
          il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e
          le  unita'  di  personale  da  trasferire  sono determinati
          d'accordo  tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30
          settembre  2000,  si  provvede alle relative determinazioni
          attraverso  tre  qualificati  soggetti  terzi  di  cui  due
          indicati  rispettivamente  da  ciascuna delle parti, che ne
          sopportano  i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono
          a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente
          del  tribunale  territorialmente  competente,  che  operano
          secondo  sperimentate  metodologie  finanziarie che tengano
          conto  dei  valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le
          parti   la  cessione  avviene  sulla  base  delle  suddette
          determinazioni.
              5.  Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad
          ambiti  territoriali  contigui, entro un anno dalla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto, le societa' degli
          enti  locali  aventi  non  meno  di  100.000 clienti finali
          possono   richiedere   al   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato di avvalersi delle procedure
          di cui al medesimo comma 3.
              6.   L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          stabilisce  i  criteri  e  i  parametri  economici  per  la
          determinazione  del  canone  annuo  da  corrispondere  agli
          eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non
          sia   assegnata   la   relativa  concessione.  Il  Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  puo'
          ripartire  o  modificare  la concessione rilasciata, previo
          consenso del concessionario.
              7.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto i soggetti proprietari degli
          impianti  di  distribuzione  che alimentino piu' di 300.000
          clienti  finali  costituiscono  una  o  piu'  societa'  per
          azioni,  alle  quali,  entro  i  successivi  sei mesi, sono
          trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita'
          e  le  passivita',  relativi  alla distribuzione di energia
          elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa
          una quota parte dei debiti del patrimonio conferito.
              "Art. 13. Assetto societario dell'Enel S.p.a.
              1.  L'Enel  S.p.a.  assume  le  funzioni  di  indirizzo
          strategico  e  di  coordinamento dell'assetto industriale e
          delle   attivita'   esercitate   dalle   societa'  da  essa
          controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto l'assemblea dell'Enel S.p.a.
          delibera le conseguenti modifiche statutarie.
              2.  L'Enel  S.p.a. costituisce societa' separate per lo
          svolgimento delle seguenti attivita':
                a) la produzione di energia elettrica;
                b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita
          ai clienti vincolati;
                c) la vendita ai clienti idonei;
                d) l'esercizio  dei  diritti di proprieta' della rete
          di  trasmissione  comprensiva  delle  linee  di trasporto e
          delle  stazioni  di trasformazione dell'energia elettrica e
          le connesse attivita' di manutenzione e sviluppo decise dal
          gestore ai sensi dell'art. 3, comma 2;
                e)  lo  smantellamento delle centrali elettronucleari
          dismesse,  la  chiusura  del  ciclo  del  combustibile e le
          attivita'  connesse  e  conseguenti, anche in consorzio con
          altri enti pubblici o societa' che, se a presenza pubblica,
          possono anche acquisirne la titolarita'.
              3.  Alle  costituende  societa'  sono  conferiti  entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi
          all'oggetto  della  loro  attivita', ivi compresa una quota
          parte  dei  debiti  afferenti al patrimonio conferito. Fino
          alla  predetta  data  l'Enel  S.p.a.  puo' transitoriamente
          continuare l'esercizio delle attivita' di cui al comma 2.
              4.  Le azioni della societa' di cui al comma 2, lettera
          e),  sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica;  la  medesima societa' si
          attiene    agli    indirizzi    formulati    dal   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              5.  L'atto  di  conferimento  puo'  stabilire  che  gli
          effetti  del  conferimento, anche ai fini delle imposte sul
          reddito,  decorrano  da  una data non anteriore a quella in
          cui si chiude l'ultimo bilancio della societa' conferente".
              Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
          agosto   1999,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          settembre 1999, n. 207, reca "Approvazione del piano per le
          cessioni  degli  impianti dell'Enel S.p.a., di cui all'art.
          8, comma 1, del decreto legisaltivo 16 marzo 1999, n. 79, e
          delle relative modalita' di alienazione".