Art. 38. (Trasferimento di impianti, beni e attivita' alle societa' costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico) 1. Alle societa' per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attivita' alle societa' stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attivita' conferiti e gia' intestati alla originaria societa' conferente e alle societa' conferenti successive. 2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorita' anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attivita' di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Note all'articolo 38. - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, reca "Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". Si trascrive il testo degli articoli 8, 9 e 13 del succitato decreto: "Art. 8. Attivita' di produzione. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 a nessun soggetto e' consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, piu' del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data l'Enel S.p.a. cede non meno di 15.000 MW della propria capacita' produttiva. A tal fine l'Enel S.p.a. predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto un piano per le cessioni degli impianti; l'approvazione del suddetto piano, nonche' la scelta delle modalita' di alienazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali e deve tener conto delle esigenze relative alle attivita' di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'Enel S.p.a.. 2. Ove il termine del 1 gennaio 2003 di cui al comma 1 non sia compatibile, per le condizioni del mercato, con il rispetto degli obblighi nello stesso comma previsti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' disporre, su richiesta del soggetto interessato, una proroga non superiore a un anno. 3. Fermi restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali. 4. I regolamenti si conformano ai seguenti princi'pi: a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura unificata e semplificata, riferita a ciascuna categoria di impianto nonche' mediante il rilascio, in tempi determinati, di un unico provvedimento riguardante sia l'impianto principale che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al suo esercizio; b) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente. 5. Il diniego di autorizzazione, fondato in ogni caso su motivi obiettivi e non discriminatori, e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente. Del provvedimento e' data informazione alla Commissione della Comunita' europea. 6. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano le norme e le procedure attualmente vigenti.". "Art. 9. L'attivita' di distribuzione. 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza. 3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma. 4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'Enel S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni. 5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario. 7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentino piu' di 300.000 clienti finali costituiscono una o piu' societa' per azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita', relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito. "Art. 13. Assetto societario dell'Enel S.p.a. 1. L'Enel S.p.a. assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attivita' esercitate dalle societa' da essa controllate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assemblea dell'Enel S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie. 2. L'Enel S.p.a. costituisce societa' separate per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) la produzione di energia elettrica; b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati; c) la vendita ai clienti idonei; d) l'esercizio dei diritti di proprieta' della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attivita' di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'art. 3, comma 2; e) lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attivita' connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o societa' che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarita'. 3. Alle costituende societa' sono conferiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'oggetto della loro attivita', ivi compresa una quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito. Fino alla predetta data l'Enel S.p.a. puo' transitoriamente continuare l'esercizio delle attivita' di cui al comma 2. 4. Le azioni della societa' di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la medesima societa' si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento, anche ai fini delle imposte sul reddito, decorrano da una data non anteriore a quella in cui si chiude l'ultimo bilancio della societa' conferente". Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1999, n. 207, reca "Approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'Enel S.p.a., di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legisaltivo 16 marzo 1999, n. 79, e delle relative modalita' di alienazione".