Art. 38. 
 
(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto  legislativo  n.  285
    del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie) 
 
  1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del  1992  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni  pecuniarie).  -  1.  I
soggetti  tenuti  al  pagamento  di   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria per una o piu' violazioni  accertate  contestualmente  con
uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in
condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione
del pagamento in rate mensili. 
  2. Puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 chi e'  titolare
di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore
a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato
convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di
reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi. 
  3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata  al  prefetto,  nel
caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari,
ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo
208.  E'  presentata  al  presidente  della  giunta   regionale,   al
presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la
violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 
  4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e
dell'entita' della somma da pagare, l'autorita' di  cui  al  comma  3
dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici
rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di
ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad
un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera  euro  5.000.
L'importo di ciascuna rata non puo'  essere  inferiore  a  euro  100.
Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano  gli
interessi al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni. 
  5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta
giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di   notificazione   della
violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad
avvalersi della facolta' di ricorso al prefetto di  cui  all'articolo
203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all'articolo  204-bis.
L'istanza  e'  comunicata  dall'autorita'  ricevente  all'ufficio   o
comando da cui dipende l'organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni
dalla presentazione dell'istanza l'autorita' di cui al  comma  3  del
presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza
si intende respinta. 
  6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza,
con la determinazione delle modalita' e dei tempi  della  rateazione,
ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 201. Con le modalita' di cui al  periodo  precedente
e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al
quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che
ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza,
il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto
periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui
dipende l'organo accertatore. 
  7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando  o  ufficio  da
cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento
di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o,
successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal
beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3
dell'articolo 203. 
  8. In caso di rigetto dell'istanza,  il  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla
notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione
di cui al secondo periodo del comma 6. 
  9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le
modalita' di attuazione del presente articolo. 
  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni
due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due
anni precedenti. Il decreto di cui  al  presente  comma  e'  adottato
entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo». 
 
 
          Note all'art. 38 
            - Il testo del comma  1  dell'articolo  208  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: 
            1. I proventi delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          per violazioni previste dal presente codice  sono  devoluti
          allo  Stato,  quando  le  violazioni  siano  accertate   da
          funzionari, ufficiali ed agenti  dello  Stato,  nonche'  da
          funzionari ed agenti delle Ferrovie  dello  Stato  o  delle
          ferrovie e tranvie in concessione. I proventi  stessi  sono
          devoluti  alle  regioni,  province  e  comuni,  quando   le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle  province  e
          dei comuni. 
            - Il testo dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive
          modificazioni, e' il seguente: 
            21. Interessi per dilazione di pagamento 
            Sulle somme  il  cui  pagamento  e'  stato  rateizzato  o
          sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma  1,  si  applicano
          gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo 
            L'ammontare degli interessi  dovuto  e'  determinato  nel
          provvedimento con il quale viene  accordata  la  prolungata
          rateazione   dell'imposta   ed   e'   riscosso   unitamente
          all'imposta alle scadenze stabilite. 
            I privilegi generali e speciali che assistono le  imposte
          sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale  la
          rateazione e' prolungata e riguardano anche  gli  interessi
          previsti dall'art. 20 e dal presente articolo. 
            - Il testo dell'articolo 203 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, cosi' recita: 
            203. (Ricorso al prefetto) 
            1.  Il  trasgressore  o  gli  altri   soggetti   indicati
          nell'art.  196,  nel  termine  di  giorni  sessanta   dalla
          contestazione o dalla notificazione, qualora non sia  stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi  in  cui
          e' consentito, possono proporre  ricorso  al  prefetto  del
          luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio
          o comando cui appartiene  l'organo  accertatore  ovvero  da
          inviarsi agli  stessi  con  raccomandata  con  ricevuta  di
          ritorno.  Con  il  ricorso  possono  essere  presentati   i
          documenti  ritenuti  idonei   e   puo'   essere   richiesta
          l'audizione personale. 
            1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          presentato  direttamente  al  prefetto   mediante   lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento. In tale  caso,  per
          la   necessaria   istruttoria,   il   prefetto    trasmette
          all'ufficio o comando cui appartiene  l'organo  accertatore
          il  ricorso,   corredato   dei   documenti   allegati   dal
          ricorrente,  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   sua
          ricezione. 
            2.  Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando   cui
          appartiene l'organo accertatore, e'  tenuto  a  trasmettere
          gli atti al prefetto nel termine  di  sessanta  giorni  dal
          deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di  cui  al
          comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del  prefetto
          nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,  corredati  dalla
          prova della avvenuta contestazione o notificazione,  devono
          essere  altresi'   corredati   dalle   deduzioni   tecniche
          dell'organo accertatore utili a confutare o  confermare  le
          risultanze del ricorso. 
            3. Qualora nei termini previsti non  sia  stato  proposto
          ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura  ridotta,
          il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  costituisce  titolo
          esecutivo per una somma pari alla meta' del  massimo  della
          sanzione  amministrativa  edittale  e  per  le   spese   di
          procedimento. 
            -  per  il  testo  dell'articolo  204-bis   del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   si   veda   note
          all'articolo 39: