Art. 38. 
 
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
                                124) 
 
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
«3-bis. Il verbale di cui al comma  3  e'  dichiarato  esecutivo  con
decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata». 
 
 
          Note all'art. 38: 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto  legislativo
          n. 124 del 2004, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art.  11  (Conciliazione  monocratica).  -  1.   Nelle
          ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione
          provinciale del lavoro dalle quali  emergano  elementi  per
          una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione
          provinciale del lavoro  territorialmente  competente  puo',
          mediante  un  proprio  funzionario,  anche  con   qualifica
          ispettiva, avviare  il  tentativo  di  conciliazione  sulle
          questioni segnalate. 
              2. Le parti convocate possono farsi assistere anche  da
          associazioni   o   organizzazioni   sindacali   ovvero   da
          professionisti cui abbiano conferito specifico mandato. 
              3. In caso di accordo, al  verbale  sottoscritto  dalle
          parti non  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 2113, commi primo,  secondo  e  terzo  del  codice
          civile. 
              3-bis. Il verbale di  cui  al  comma  3  e'  dichiarato
          esecutivo con decreto dal giudice  competente,  su  istanza
          della parte interessata. 
              4.  I  versamenti  dei   contributi   previdenziali   e
          assicurativi, da determinarsi secondo le norme  in  vigore,
          riferiti alle somme concordate  in  sede  conciliativa,  in
          relazione al periodo lavorativo riconosciuto  dalle  parti,
          nonche' il pagamento  delle  somme  dovute  al  lavoratore,
          estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare
          l'avvenuto  versamento  dei  contributi   previdenziali   e
          assicurativi,   le   direzioni   provinciali   del   lavoro
          trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa
          documentazione. 
              5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero  di  assenza
          di una o di  entrambe  le  parti  convocate,  attestata  da
          apposito verbale, la direzione provinciale del  lavoro  da'
          seguito agli accertamenti ispettivi. 
              6. Analoga procedura conciliativa puo' aver  luogo  nel
          corso della  attivita'  di  vigilanza  qualora  l'ispettore
          ritenga che  ricorrano  i  presupposti  per  una  soluzione
          conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito  il
          consenso delle parti interessate, l'ispettore  informa  con
          apposita relazione la Direzione provinciale del  lavoro  ai
          fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3,
          4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini  di
          cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  fino
          alla conclusione del procedimento conciliativo.».