Articolo 38 
 
 
(Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. All'articolo 265 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, al comma 2, dopo le parole:  “fermo  restando  quanto  previsto”
sono inserite le seguenti: “dall'articolo 188-ter e”. 
 
 
          Note all'art. 38 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  265  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              <<Art. 265. Disposizioni transitorie. 
              1.  Le  vigenti  norme  regolamentari  e  tecniche  che
          disciplinano la raccolta, il trasporto, il  recupero  e  lo
          smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione
          delle   corrispondenti   specifiche   norme   adottate   in
          attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine
          di  assicurare  che  non  vi  sia   alcuna   soluzione   di
          continuita' nel passaggio dalla  preesistente  normativa  a
          quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le
          pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle  rispettive
          competenze, adeguano la previgente normativa di  attuazione
          alla disciplina contenuta nella parte quarta  del  presente
          decreto, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dall'articolo
          264, comma 1,  lettera  i).  Ogni  riferimento  ai  rifiuti
          tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti
          pericolosi. 
              2. In attesa delle  specifiche  norme  regolamentari  e
          tecniche in  materia  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui
          all'articolo 195, comma 2, lettera  1),  e  fermo  restando
          quanto  previsto  dall'articolo  188-ter  e   dal   decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in  materia  di  rifiuti
          prodotti dalle navi e residui di  carico,  i  rifiuti  sono
          assimilati  alle  merci  per  quanto  concerne  il   regime
          normativo in materia di trasporti via mare e la  disciplina
          delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito  e
          maneggio  in  aree  portuali.  In  particolare  i   rifiuti
          pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio, di concerto con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive, individua  con  apposito  decreto  le
          forme di promozione e di incentivazione per  la  ricerca  e
          per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica  presso  le
          universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. 
              4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          entro  centottanta  giorni  da  tale  data,   puo'   essere
          presentata  all'autorita'  competente  adeguata   relazione
          tecnica al fine di rimodulare  gli  obiettivi  di  bonifica
          gia' autorizzati sulla  base  dei  criteri  definiti  dalla
          parte quarta del presente decreto.  L'autorita'  competente
          esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto
          necessarie. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio di concerto  con  il  Ministro  delle
          attivita'   produttive   sono    disciplinati    modalita',
          presupposti ed effetti economici per  l'ipotesi  in  cui  i
          soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in  essere  o
          aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi  alternative,
          in conformita' agli schemi tipo di  statuto  approvati  dai
          medesimi Ministri, senza  che  da  cio'  derivino  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Le aziende  siderurgiche  e  metallurgiche  operanti
          alla data di entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente decreto e sottoposte alla  disciplina  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59,   sono
          autorizzate in via transitoria, previa presentazione  della
          relativa domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al  definitivo
          diniego  dell'autorizzazione   medesima,   ad   utilizzare,
          impiegandoli  nel  proprio  ciclo  produttivo,  i   rottami
          ferrosi individuati dal  codice  GA  430  dell'Allegato  II
          (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1°  febbraio
          1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da  codici
          equivalenti del medesimo Allegato. 
              6-bis. I soggetti che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto  svolgono  attivita'  di  recupero  di
          rottami ferrosi e non ferrosi  che  erano  da  considerarsi
          escluse dal campo di applicazione della  parte  quarta  del
          medesimo decreto n. 152  del  2006  possono  proseguire  le
          attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle
          disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
          autorizzazioni  necessarie  allo   svolgimento   di   dette
          attivita'  nel  nuovo  regime.  Le  relative   istanze   di
          autorizzazione o iscrizione sono presentate  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.>>