Art. 38 
 
    Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al  comma  2,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i  bioliquidi
utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o  per  il
raffrescamento possono essere computati per il  raggiungimento  degli
obiettivi nazionali e possono accedere agli  strumenti  di  sostegno,
ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo  di  rispetto  di  quote
minime, solo se rispettano i criteri  di  sostenibilita'  di  cui  al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.  Per  il  calcolo  delle
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il  ciclo  di  vita
dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto  previsto  dallo
stesso provvedimento attuativo. 
  2. In applicazione delle disposizioni  del  comma  1  del  presente
articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell'allegato  V
della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti
fossili ivi richiamati. 
 
          Note all'art. 38: 
              - per la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 23 aprile 2009, si veda nelle note  alle
          premesse.