Art. 38 (L)
Interventi  eseguiti  in base a permesso annullato (legge 28 febbraio
1985,  n.  47,  art.  11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
                         articoli 107 e 109)

  1. In  caso  di annullamento del permesso di costruire, qualora non
sia  possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle  procedure  amministrative  o  la  restituzione in pristino, il
dirigente  o  il responsabile del competente ufficio comunale applica
una  sanzione  pecuniaria  pari  al  valore venale delle opere o loro
parti  abusivamente  eseguite,  valutato dall'agenzia del territorio,
anche   sulla   base   di   accordi   stipulati  tra  quest'ultima  e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia e' notificata
all'interessato  dal  dirigente  o  dal  responsabile  dell'ufficio e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
  2. L'integrale  corresponsione  della  sanzione pecuniaria irrogata
produce  i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 36.