Art. 38. 
 
  Nell'opera collettiva, salvo patto  in  contrario,  il  diritto  di
utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera  stessa,  senza
pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7. 
 
  Ai singoli collaboratori  dell'opera  collettiva  e'  riservato  il
diritto  di  utilizzare   la   propria   opera   separatamente,   con
l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.