Art. 38.

  Le  pene  pecuniarie  e le sopratasse previste dall'articolo 13 del
decreto  legislativo  luogotenenziale  19  ottobre  1944,  n.  348, e
relative  modificazioni  e  aggiunte,  applicabili  in  dipendenza di
decisioni  delle Commissioni amministrative per infrazioni commesse a
tutto  il  31  dicembre 1947, non sono dovute qualora il contribuente
effettui   il  pagamento  del  complemento  di  imposta  sul  maggior
imponibile   anche   oltre  il  termine  stabilito  nel  primo  comma
dell'articolo  37,  ma  entro  30 giorni a decorrere dalla data nella
quale sara', notificata la decisione.
  I  contribuenti,  che  per  le  infrazioni  considerate  nel  comma
precedente  e  a  seguito  di decisioni notificate dopo il 31 ottobre
1948,  abbiano,  alla data di entrata in vigore della presente legge,
pagato,  insieme col complemento di imposta, anche le pene pecuniarie
e  sopratasse  resesi  applicabili, possono chiederne la restituzione
con  domanda  da  presentare  non  oltre  trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.