Art. 38.
               Produzione nazionale nuova e nuovissima

  Il  Ministro  per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il
Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato
dei  Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinera'
con   proprio   decreto   l'aliquota  dei  programmi  musicali  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  da  riservare alla nuova e nuovissima
produzione lirica e concertistica nazionale.