ART. 38. 
                 (Norme per la copertura dei posti) 
 
  1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C,
ed equiparata, di  dirigente  superiore  e  di  primo  dirigente,  in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di
entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato a domanda,  nei
limiti della meta' dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle
qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
  2. In sede di prima applicazione della  presente  legge,  l'accesso
alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25  per  cento  dei
posti di cui all'allegata tabella A,  avviene  mediante  il  concorso
speciale per esami previsto dall'articolo 2  della  legge  10  luglio
1984, n. 301, e secondo le modalita' ivi  stabilite,  al  quale  sono
ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio  presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri in possesso  di  laurea  inquadrati  nelle
qualifiche settima e superiori,  nonche'  quelli  con  qualifiche  di
ispettore  generale  e  di  direttore  di  divisione  del  ruolo   ad
esaurimento, purche' alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge gli aventi titolo a partecipare al  concorso  abbiamo  maturato
almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva. 
  3.  Il  personale  delle  qualifiche  funzionali  e  di  quelle  ad
esaurimento, comunque in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
in posizione di comando o fuori ruolo,  viene  inquadrato  a  domanda
nelle  qualifiche  corrispondenti  del  personale  in   ruolo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  nei  limiti  dei  posti  della
tabella B disponibili. 
  4. Il  personale  di  cui  al  comma  3  puo'  chiedere  di  essere
inquadrato,  anche  in   soprannumero   e   previo   superamento   di
esame-colloquio,   nella   qualifica   funzionale   della    carriera
immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente
alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due  anni,
purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
nuova qualifica ovvero, ad esclusione della  carriera  direttiva,  di
un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a dieci anni.  Tale
beneficio non potra' comunque essere attribuito al personale che, per
effetto di norme analoghe, a  quella  prevista  nel  presente  comma,
abbia  comunque  fruito,   anche   presso   le   Amministrazioni   di
appartenenza, di avanzamenti di carriera o  promozioni  a  qualifiche
superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte. 
  5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4  debbono  essere  presentate
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai  commi  1  e  3,  che
debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, provvede una  commissione  nominata  dal
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   e   presieduta    dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con  qualifica  di
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e  composta
da quattro membri effettivi e  quattro  supplenti  di  qualifica  non
inferiore al  personale  da  inquadrare  o  docenti  universitari  di
diritto pubblico.  Tale  commissione  individua  gli  aventi  diritto
all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della
valutazione,   da   effettuarsi   in   base   a   criteri   oggettivi
predeterminati  dalla  commissione  stessa,  dei  titoli   culturali,
professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualita' del
servizio prestato, alla durata  del  periodo  di  effettivo  servizio
presso   la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   nonche'
all'anzianita' maturata presso  le  amministrazioni  e  gli  enti  di
provenienza. 
  7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le  disposizioni
previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8  agosto  1985,
n. 455. 
  8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo  le
operazioni di inquadramento, e quelli  che  tali  si  renderanno  nei
cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio
riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza  del
Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980,  n.  312.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  sono  determinate,
distintamente   per   le   categorie    interessate,    le    materie
dell'esame-colloquio  e  le  modalita'   di   partecipazione   e   di
svolgimento del concorso. 
  9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6  e  8  si  considerano
indisponibili i  posti  da  conferire  mediante  i  concorsi  di  cui
all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455. 
  10. Il personale che abbia presentato domanda di  inquadramento  ai
sensi dei commi 1, 3 e 4  continua  a  prestare  servizio  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso  tra
la data di entrata in vigore della presente legge  e  la  conclusione
del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo  resta  fermo
per tale personale quanto previsto  dall'articolo  8  della  legge  8
agosto 1985, n. 455. 
  11. Nella prima attuazione della presente legge,  al  fine  di  far
fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  potra'  essere   chiamato
personale di altre amministrazioni in posizione di  comando  o  fuori
ruolo anche  in  eccedenza  ai  limiti  relativi  a  dette  posizioni
previsti dalle allegate tabelle, nel  numero  massimo  stabilito  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
ministro del tesoro. 
  12. Per lo svolgimento delle  funzioni  previste  dall'articolo  27
della legge 29 marzo 1983, n. 93, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  si  avvale  del  personale  dirigente  e  di  quello  delle
qualifiche  ad  esaurimento  e  funzionali  in  servizio  presso   il
Dipartimento della funzione  pubblica,  nei  limiti  dei  contingenti
numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al  decreto
del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti
numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si  aggiungono
in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui  alle
tabelle A e B, allegate alla presente legge,  e  del  restante  terzo
alle posizioni di comando e  di  fuori  ruolo  di  cui  alle  tabelle
stesse. 
  13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi
dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in  servizio
alla medesima data,  e'  collocato  a  domanda  nelle  categorie  del
personale non di ruolo previste dalla tabella  1  allegata  al  regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n.  100,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto con il ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per
l'inquadramento in ruolo del predetto personale. 
 
          Note all'art. 38: 
            - Il testo dell'art. 2 della legge n. 301/1984 (Norme  di
          accesso alla dirigenza statale) e' il seguente: 
            "Art. 2. (Concorso speciale per  esami).  -  Al  concorso
          speciale per esami sono ammessi, a domanda,  gli  impiegati
          della  carriera  direttiva  della  stessa   amministrazione
          inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che  al  31
          dicembre  1983  abbiano  almeno  nove  anni   di   servizio
          effettivo nella carriera. 
            L'esame del concorso speciale e' costituito da due  prove
          scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati
          che abbiano riportato non meno di otto decimi  in  ciascuna
          delle  due  prove  scritte.  Una  di  queste,  a  contenuto
          teorico-pratico, sara' diretta  ad  accertare  l'attitudine
          dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto  il  profilo
          della leggittimita', della convenienza e  della  efficienza
          ed economicita' organizzativa, di  questioni  connesse  con
          l'attivita'    istituzionali    dell'amministrazione    cui
          appartengono. 
            Il colloquio  deve  concorrere,  insieme  con  gli  altri
          elementi di giudizio basati anche  sull'esame  dello  stato
          matricolare e sul profilo tratto da corsi di  formazione  e
          perfezionamento,  ad   una   adeguata   valutazione   della
          personalita' del candidato, della  di  lui  preparazione  e
          capacita'    professionale,    della    conoscenza    delle
          problematiche della pubblica amministrazione in genere e di
          quella di appartenenza in particolare, avuto  riguardo  sia
          alla qualita' dei servizi  prestati  che  all'attitudine  a
          svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende
          superato se la valutazione complessiva e' inferiore a  otto
          decimi. 
            La commissione esaminatrice sara'  nominata  con  decreto
          del Ministro competente e sara' costituita da un presidente
          di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei  conti,
          che la presiede, e  da  due  dirigenti  con  qualifica  non
          inferiore  a  dirigente  superiore,  scelti  anche  tra  il
          personale in quiescenza. Le funzioni di segretario  saranno
          svolte   da   un   impiegato   della   carriera   direttiva
          appartenente  all'ottava  qualifica  funzionale.  I  lavori
          della commissione esaminatrice dovranno  concludersi  entro
          quattro mesi dalla data di scadenza del bando di  concorso.
          Si applicano le  norme  di  cui  ai  commi  terzo  e  sesto
          dell'art. 167 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3". 
            I commi terzo e sesto dell'art. 167 del testo unico delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato,  approvato  con  D.P.R.   n.   3/1957,   come
          modificato dall'art. 7 della legge 19 ottobre 1959, n. 928,
          cosi' recitano: 
            "Comma terzo. - Per ciascun candidato  che  partecipa  al
          concorso speciale il capo del personale deve far  pervenire
          alla  commissione  giudicatrice  i   rapporti   informativi
          formulati durante la carriera e lo stato matricolare". 
            "Comma sesto. - Per il concorso speciale si applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 6 e 7;  le  pubblicazioni
          ivi previste sono fatte soltanto sul  Bollettino  ufficiale
          dell'amministrazione". 
            - Il testo dell'art. 2, commi  3  e  4,  della  legge  n.
          455/1985 (Disposizioni  relative  al  personale  dei  ruoli
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e'   il
          seguente: 
            "3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo
          e' riconosciuta nella misura del 50 per cento  l'anzianita'
          maturata nella carriera di provenienza. 
            4. La determinazione del trattamento economico  spettante
          al personale predetto e' effettuata con i criteri stabiliti
          dagli articoli 2, 3 e 18 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310".
          Il testo degli articoli 2, 3 e 18 del  D.P.R.  n.  310/1981
          (Corresponsione di  miglioramenti  economici  al  personale
          statale), soprarichiamati, e' il seguente: 
            "Art. 2 (Inquadramento). -  L'inquadramento  nei  livelli
          stipendiali di cui al precedente articolo e' effettuato dal
          1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio
          di ruolo e non di ruolo comunque prestato  alle  dipendenze
          dell Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici  indicati
          al successivo art. 3. 
            Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede  come
          segue: 
            a) per il personale che alla data di  entrata  in  vigore
          dei nuovi stipendi si trovi nel  livello  retributivo  piu'
          alto tra quelli relativi all'ex carriera  di  appartenenza,
          si   determina   sul   livello   inferiore   lo    stpendio
          corrispondente al periodo di servizio prestato nella  prima
          o nelle prime due qualifiche  per  le  carriere  che  erano
          strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o
          prestato in posizione economica corrispondente  alle  prime
          due qualifiche delle carriere  ordinarie  ove  trattisi  di
          personale che apparteneva a carriere articolate su una sola
          qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio
          maturate alla data predetta, escluse le frazioni  di  mese.
          Allo  stipendio  cosi'   determinato   si   aggiunge,   ove
          spettante,  l'importo  relativo  al  beneficio  di  cui  al
          successivo art. 3. 
            Lo stipendio risultante dall'applicazione  dei  suesposti
          criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento
          e qualora l'importo si collochi tra due classi  o  tra  una
          classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti  periodici,
          e' attribuita la classe  e  l'aumento  periodico  d'importo
          immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge  la
          progressione economica relativa al servizio prestato  nella
          qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore
          al 13 luglio 1980 dal  personale  inquadrato  nello  stesso
          livello retributivo ai sensi  dell'art.  4,  quarto  comma,
          della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di
          anzianita' inferiore al biennio e'  valutata  ai  fini  del
          conseguimento  della  successiva   classe   o   scatto   di
          stipendio; 
            b)per il personale che alla data di entrata in vigore dei
          nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo piu'  basso
          tra quelli relativi all'ex  carriera  di  appartenenza,  lo
          stipendio e' determinato sulla base dell'intera  anzianita'
          di carriera. A tale anzianita' va aggiunta quella derivante
          alla temporizzazione dell'eventuale  beneficio  di  cui  al
          successivo  art.  3.  L'eventuale  frazione  di  anzianita'
          inferiore al biennio si valuta ai  fini  del  conseguimento
          della  successiva  classe  o  scatto   di   stipendio.   La
          temporizzazione del beneficio di cui al successivo  art.  3
          espressa in mesi e' pari a 24  volte  il  beneficio  stesso
          diviso per l'importo della classe o dello statto  in  corso
          di maturazione; 
            c) per il personale che abbia prestato servizio di  ruolo
          anche  in  carriera  o  categoria  diverse  da  quella   di
          appartenenza, detto servizio  e'  valutato  attribuendo  un
          beneficio pari al 2 per cento  per  ogni  anno  o  frazione
          superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al  decimo
          anno, e del 3 per cento, per i succesivi  anni,  applicando
          tali  percentuali  sullo  stipendio  iniziale  del  livello
          retributivo piu' basso tra quelli della carriera in cui  il
          servizio e' stato prestato. Il relativo importo si aggiunge
          allo stipendio iniziale del livello retributivo piu'  basso
          tra  quelli  della   carriera   punti   a)   e   b),   alla
          determinazione dello stipendio spettante, provvedendo  alla
          temporizzazione degli eventuali  benefici  aggiuntivi  solo
          quando  questi  competano  direttamente  nel   livello   di
          inquadramento; 
            d) per il personale che abbia prestato anche servizio non
          di  ruolo,  tale  servizio  e'  valutato   attribuendo   un
          beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o  frazione
          superiore a sei mesi del relativo periodo,  computato  allo
          stipendio iniziale del livello  retributivo  corrispondente
          alla categoria non  di  ruolo  interssata,  secondo  quanto
          previsti dall'art. 30, terzo comma, della legge  11  luglio
          1980,  n.  312.  Per  la  determinazione  dello   stipendio
          spettante nel  livello  di  inquadramento  si  osservano  i
          criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e c). 
            Ai fini di quanto  previsto  del  presente  articolo,  al
          personale che abbia conseguito  la  nomina  della  carriera
          superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.  1077,
          sono riconosciuti nel livello retributivo  piu'  basso  tra
          quelli relativi alla suddetta carriera: 
            a) anni tre di servizio  se  il  passaggio  sia  avvenuto
          nella carriera direttiva; 
            b)  anni  cinque  se  il  passaggio  sia  avvenuto  nella
          carriera di concetto od esecutiva. 
            Gli anni predetti si detraggono dal periodo  di  servizio
          trascorso nella carriera di provenienza". 
            "Art. 3 (Benefici convenzionali).  -  Al  personale  che,
          secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11
          luglio  1980,  n.  312,  sia  pervenuto  ad  una  qualifica
          superiore   mediante    esame,    e'    riconosciuta    una
          maggiorazione, computata sul valore  iniziale  del  livello
          relativo alla qualifica conseguita,  del  5  per  cento  se
          abbia superato il concorso per merito distinto e  del  2,50
          per cento se abbia  superato  l'esame  di  idoneita'  o  il
          concorso per esami. 
            Al personale che nella  carriera  di  appartenenza  abbia
          conseguito una o piu'  promozioni  mediante  scrutinio  per
          merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3,  e'  riconosciuta,  per  una  sola  volta,  una
          maggiorazione dell'1,25  per  cento  computata  sul  valore
          iniziale del livello retributivo  relativo  alla  qualifica
          conseguita. 
            Qualora siano state conseguite piu' promozioni,  ai  fini
          dell'applicazione del precedente  comma,  si  considera  la
          qualifica piu' elevata". 
            "Art. 18 (Decorrenze dei benefici economici). - L'importo
          derivante dalla differenza tra lo stipendio  dovuto  dal  1
          febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello
          in godimento al 31 gennaio 1981, sara' corrisposto  per  il
          73  per  cento  a  partire  dal  1  febbraio  1981  e   per
          l'ulteriore 27 per cento dal 1 febbraio 1982,  fatto  salvo
          il beneficio derivante dalla  differenza  tra  lo  stpendio
          iniziale previsto dal precedente art. 1 e  quello  iniziale
          fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
            I benefici derivanti  dalla  progressione  economica  per
          classi di stipendio ed aumenti periodici biennali  maturati
          successivamente al 1 febbraio  1981  sono  corrisposti  per
          l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma,
          il  nuovo  stipendio  non  venga  attribuito  nella  misura
          intera. 
            Qualora il  trattamento  in  godimento  per  stipendio  e
          beneficio di lire 40.000 mensili  di  cui  all'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n.
          718,   risulti   superiore   allo    stipendio    derivante
          dall'applicazione del presente decreto, ferma  restando  la
          conservazione ad personam del  piu'  elevato  trattamennto,
          l'inquadramento nel livello retributivo e' effettuato  alla
          classe  di  stipendio   o   aumento   periodico   d'importo
          immediatamente inferiore al trattamento stesso. la frazione
          di  biennio  corrispondente,   secondo   il   criterio   di
          temporizzazione  indicato  al  precedente  art.   2,   alla
          differenza fra lo stipendio  ad  personam  e  quello  della
          classe  o  scatto  di   inquadramento   e'   valutata   per
          l'ulteriore progressione economica". 
            - Per il testo dei commi secondo  e  terzo  dell'art.  14
          della legge n. 312/1980 si veda alla nota che segue. 
            Il testo dell'art.  6  della  legge  n.  455/1985  e'  il
          seguente: 
            "Art. 6. - In sede di  prima  attuazione  della  presente
          legge, i  posti  rimasti  disponibili  nei  ruoli  dopo  le
          operazioni di inquadramento previste dalla  presente  legge
          sono conferiti mediante concorsi  riservati,  ai  quali  e'
          ammesso il personale gia' appartenente al ruolo  stesso  in
          possesso dei requisiti previsti  dagli  articoli  13  e  14
          della legge 11 luglio 1980, n. 312". 
            Il testo degli articoli 13 e 14 della legge  n.  312/1980
          (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale  civile
          e militare dello Stato), soprarichiamati, e' il seguente: 
            "Art. 13 (titoli di studio). - Salvo quanto  diversamente
          disposto dai successivi  articoli  e  quanto  previsto  dai
          profili proffessionali per l'accesso alle varie  qualifiche
          funzionali e' prescritto il possesso dei seguenti titoli di
          studio: 
            1)  licenza  di   scuola   elementare   ad   assolvimento
          dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1a e 2a; 
            2) diploma di istituto  di  istruzione  secondaria  di  1
          grado per le qualifiche 3a e 4a; 
            3) diploma di istituto  di  istruzione  secondaria  di  2
          grado per le qualifiche 5a e 6a; 
            4) diploma di laurea per le qualifiche 7a e 8a. 
            Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici  sono
          riservate le seguenti aliquote di posti: 
            50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica; 
            40 per cento  dalla  2a  alla  3a  e  dalla  3a  alla  4a
          qualifica; 
            30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica; 
            30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica; 
            30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica; 
            30 per cento dalla 7a alla 8a qualifica. 
            Di tali riserve potranno fruire i candidati  interni  che
          abbiano  un'anzianita'  di  cinque  anni,  maturata   nella
          qualifica  immediatamente  inferiore  a   quella   cui   si
          concorre, ed il titolo di  studio  richiesto  ai  candidati
          esterni per l'acccesso a tale  qualifica  inferiore,  salvo
          altro titolo di studio. 
            Ai  fini  suddetti,  nel  primo  quinquennio  del   nuovo
          ordinamento, viene considerata equipollente  all'anzianita'
          di qualifica quella della carriera di appartenenza  che  ha
          dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. 
            La  riserva  sara'  totale   per   i   profili   la   cui
          professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto  in
          un  profilo  appartenente  alla  qualifica   immediatamente
          inferiore,  sempreche'  cio'  risulti   espressamente   dal
          profilo professionale della qualifica di accesso". 
            - Per il testo dell'art. 8 della  legge  n.  455/1985  si
          veda nelle note all'art. 32. 
            - Per il testo dell'art. 27 della  legge  n.  93/1983  si
          veda nelle note all'art. 19. 
            - I quadri A, B e C dell'allegato al D.P.R.  n.  536/1984
          (Regolamento concernente  il  Dipartimento  della  funzione
          pubblica sono i seguenti: 
    

                                                            "ALLEGATO

                  Contingente del personale del Dipartimento
                                   QUADRO A

                           Qualifica o funzione               Numero
                                   ---                          ---
         Magistrati ordinari e amministrativi, professori
         universitari ordinari                                   6
         Esperti                                                 8
                                                              -------
                                                                14
                               QUADRO B
                           Qualifica o funzione               Numero
                                   ---                          ---
         Numero Dirigenti generali                               8
         Dirigenti superiori, equiparati o equiparabili         13
         Primi dirigenti, equiparati o equiparabili             14
         Ispettori                                              10
                                                             -------
                                                                45
                               QUADRO C
                           Qualifica o funzione               Numero
                                   ---                          ---
         Numero Ruolo ad esaurimento, VIII e VII qualifica
         funzionale ed equiparati                               62
         VI - V - IV qualifica funzionale ed equiparati        104
         III - II - I qualifica funzionale ed equiparati        38
                                                             -------
                                                               204

                                          Totale generale      263".
    
    
            - Il testo dell'art. 36 della  legge  n.  41/1986  (Legge
          finanziaria 1986) e' il seguente: 
            Art. 36. - 1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte
          alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse  all'unitaria
          attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del
          23  luglio  1985,  comprese  l'integrazione  temporanea  di
          esperti e  di  personale  dell'ufficio  competente  nonche'
          l'erogazione di  contributi  ad  associazioni  o  consorzi,
          approvati o riconosciuti dal Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, e' disposto lo stanziamento di
          lire 2 miliardi nello stato di previsione della  Presedenza
          del  Consiglio  dei   Ministri,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di
          Governo ed ordinamento della presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri" iscritto al  capitolo  n.  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario
          1986. 
            2. Il predetto stanziamento affluira' ad  apposito  conto
          corrente  infruttifero  presso   la   Tesoreria   centrale,
          denominato  "Conto  speciale  per  i   progetti   integrati
          mediterranei" e di esso si potra'  avvalere  il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o, se nominato, il Ministro  per
          il coordinamento delle politiche comunitarie, nel  rispetto
          della disciplina di cui all'art. 9 della legge 25  novembre
          1971, n. 1041". 
            Il testo dell'art. 9 della legge n.  1041/1971  (Gestioni
          fuori  bilancio  nell'ambito  delle  amministrazioni  dello
          Stato), soprarichiamato, come modificato dall'art. 33 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente: 
            "Art. 9. - Tutte  le  gestioni  fuori  bilancio  comunque
          denominate ed organizzate, compresi i fondi  di  rotazione,
          regolate da leggi speciali sono condotte con  le  modalita'
          stabilite   delle   particolari   disposizioni    che    le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dai commi successivi. 
            Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente
          il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale e'  soggetto
          al controllo della competente ragioneria centrale  e  della
          Corte dei conti. 
            Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno
          alle  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  con
          ordinamento  autonomo,   che,   in   base   a   particolari
          disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte  non
          stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio  consuntivo
          o il rendiconto  annuale  della  gestione  e'  soggetto  al
          controllo di cui al comma precedente. 
            La  ragioneria  centrale  e  la  Corte  dei  conti  hanno
          facolta'  di  disporre   gli   accertamenti   diretti   che
          riterranno necessari. 
            Per la gestione delle somme dovute a  norma  di  legge  a
          personale  delle  amministrazioni  statali  per   attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale  di
          ufficio o fuori dei luoghi  di  ordinario  svolgimento  del
          servizio, devono essere presentati rendiconti  trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. 
            I rendiconti o i bilanci  di  cui  al  presente  articolo
          devono essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle  leggi
          speciali. 
            Il Ministero del  tesoro  ha  facolta'  di  disporre  gli
          accertamenti che ritenga necessari, anche durante il  corso
          della gestione". 
            - La tabella I allegata al D.P.L. n. 1000/1937 convertito
          dalla legge 7 giugno 1937, n. 1108, classifica il personale
          civile  non  di  ruolo  dipendente  dalle   amministrazioni
          statali nelle categorie I, II, III e IV. 
            In  merito  alla  retribuzione  mensile   del   personale
          collocato nelle predette categorie  e'  stata,  da  ultimo,
          disposta, dal terzo  comma  dell'art.  30  della  legge  11
          luglio 1980, n. 312 (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale
          del   personale   civile   e   militare    dello    Stato),
          l'attribuzione  con  decorrenza  1   luglio   1978,   dello
          stipendio iniziale previsto  dell'art.  24  della  medesima
          legge, rispettivamente per le  qualifiche  settima,  sesta,
          quarta e seconda.