Art. 38.
                        Impresa in un giorno
  1.  Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di  cui  all'articolo  41  della  Costituzione,  l'avvio di attivita'
imprenditoriale,  per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,
e'  tutelato  sin  dalla  presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  attengono ai livelli
essenziali  delle  prestazioni  per garantire uniformemente i diritti
civili  e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato
e   la   concorrenzialita'  delle  imprese  su  tutto  il  territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, (( secondo comma, lettere m) e
p) )) della Costituzione.
  3.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e del Ministro per la semplificazione normativa,
((  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )) ,
si  procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello  unico per le attivita' produttive di cui (( regolamento di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai seguenti principi e
criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e
20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
    a)  attuazione  del  principio secondo cui, salvo quanto previsto
per  i soggetti privati di cui alla lettera c) , (( e dall'articolo 9
del   decreto-legge   31   gennaio   2007   n.   7,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  aprile 2007, n. 40 )) , lo sportello
unico  costituisce  l'unico  punto  di  accesso per il richiedente in
relazione  a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la sua
attivita'  produttiva  e  fornisce,  altresi',  una  risposta unica e
tempestiva  ((  in  luogo  ))  di  tutte le pubbliche amministrazioni
comunque  coinvolte  nel  procedimento,  ivi  comprese  quelle di cui
all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
      ((  a-bis)  viene  assicurato, anche attraverso apposite misure
telematiche,   il   collegamento   tra  le  attivita'  relative  alla
costituzione   dell'impresa   di   cui   alla   comunicazione   unica
disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le
attivita'  relative  alla attivita' produttiva di cui alla lettera a)
del presente comma; ))
    b)  le  disposizioni  si  applicano  sia per l'espletamento delle
procedure  e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva  (( 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  dicembre  2006  ))  ,  sia  per la realizzazione e la modifica di
impianti produttivi di beni e servizi;
    c)  l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la  cessazione  dell'esercizio  dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata  a  soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).
In  caso  di  istruttoria  con  esito positivo, tali soggetti privati
rilasciano  una  dichiarazione  di conformita' che costituisce titolo
autorizzatorio  per  l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti   che   comportino   attivita'  discrezionale  da  parte
dell'Amministrazione,   i   soggetti   privati  accreditati  svolgono
unicamente   attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a  supporto  dello
sportello unico;
    (( d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero
il  cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera
a)  esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole
alle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura le
quali  mettono  a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la
denominazione  di  «impresainungiorno»,  prevedendo forme di gestione
congiunta con l'ANCI; ))
    e)  l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei
casi  in  cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attivita' allo sportello unico;
    f)  lo  sportello  unico,  al  momento  della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione  dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
((   dichiarazione  di  inizio  attivita'  ))  ,  costituisce  titolo
autorizzatorio.  In  caso  di  diniego, il privato puo' richiedere il
ricorso  alla  conferenza  di  servizi  di  cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    g)   per   i   progetti   di  impianto  produttivo  eventualmente
contrastanti  con  le  previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di  osservazioni  ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
    h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il  termine  previsto  per  le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle  questioni  di  loro  competenza,  l'amministrazione procedente
conclude  in  ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in  tal  caso,  salvo  il  caso  di  omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile  del  procedimento non puo' essere chiamato a rispondere
degli  eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
  4.  Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  per  la semplificazione
normativa,  ((  e  previo  parere  della  Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni  ))  ,  sono  stabiliti  i  requisiti  e le
modalita'  di  accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3,
((  lettera  c)  )),  e  le  forme  di vigilanza sui soggetti stessi,
eventualmente  anche  demandando  tali  funzioni al sistema camerale,
nonche'  le  modalita'  per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie   di   autorizzazione   per   le   quali   e'   sufficiente
l'attestazione  dei  soggetti  privati  accreditati,  secondo criteri
omogenei  sul  territorio  nazionale  e  tenendo  conto delle diverse
discipline regionali.
  5.  Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 (( del
decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80  ))  ,  predispone  un piano di
formazione  dei  dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione
anche  di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio  nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma  1  attraverso  gli  strumenti  di  semplificazione  di  cui al
presente articolo.
  6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
          281  del  1997  vedasi  i  riferimenti  normativi  all'art.
          6-quinquies.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,   n.   447  recante  «Regolamento  recante  norme  di
          semplificazione  dei  procedimenti di autorizzazione per la
          realizzazione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e  la
          riconversione  di  impianti produttivi, per l'esecuzione di
          opere  interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione
          delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1998, n.
          301.
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 19 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi»:
              «1.  Ogni  atto di autorizzazione, licenza, concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 20 della
          gia' citata legge n. 241 del 1990:
              «4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   agli   atti   e   procedimenti  riguardanti  il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale,  la  pubblica  sicurezza  e  l'immigrazione,  la
          salute  e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui la
          normativa  comunitaria  impone  l'adozione di provvedimenti
          amministrativi  formali,  ai casi in cui la legge qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31
          gennaio  2007,  n.  7 recante «Misure urgenti per la tutela
          dei   consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,  lo
          sviluppo  di  attivita'  economiche,  la  nascita  di nuove
          imprese,       la       valorizzazione      dell'istruzione
          tecnico-professionale  e  la rottamazione di autoveicoli.»,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n. 40:
              «Art.   9   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa,  l'interessato presenta all'ufficio del registro
          delle   imprese,   per   via   telematica   o  su  supporto
          informatico,  la comunicazione unica per gli adempimenti di
          cui al presente articolo.
              2.  La  comunicazione  unica vale quale assolvimento di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  ed  ha effetto,
          sussistendo  i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma  7,  secondo  periodo,  nonche' per l'ottenimento del
          codice fiscale e della partita IVA.
              3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia   la   ricevuta,   che   costituisce   titolo  per
          l'immediato   avvio   dell'attivita'  imprenditoriale,  ove
          sussistano  i  presupposti  di  legge,  e  da' notizia alle
          Amministrazioni   competenti   dell'avvenuta  presentazione
          della comunicazione unica.
              4.    Le    Amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato  e  all'ufficio del registro delle imprese,
          per  via  telematica, immediatamente il codice fiscale e la
          partita   IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni  gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate.
              5.  La procedura di cui al presente articolo si applica
          anche  in  caso  di  modifiche  o cessazione dell'attivita'
          d'impresa.
              6.   La   comunicazione,   la   ricevuta   e  gli  atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato  elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
          fine  le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni   imprenditoriali,   il   necessario  supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati.
              7.  Con  decreto  adottato  dal Ministro dello sviluppo
          economico,   entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  di  concerto  con  i Ministri per le riforme e le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle  finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
          individuato  il  modello  di  comunicazione unica di cui al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella  pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
          dello  sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
          del  lavoro  e della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
          71  del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, e successive
          modificazioni,  entro  quarantacinque  giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,   sono   individuate   le   regole   tecniche  per
          l'attuazione   delle   disposizioni   di  cui  al  presente
          articolo,  le  modalita'  di  presentazione  da parte degli
          interessati   e   quelle   per   l'immediato  trasferimento
          telematico  dei  dati  tra  le Amministrazioni interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli.
              8.  La  disciplina  di  cui  al presente articolo trova
          applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
          dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
          7, primo periodo.
              9.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 8, sono
          abrogati  l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
          n.   412,  e  successive  modificazioni,  e  l'art.  1  del
          decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  marzo  1993, n. 63, ferma
          restando  la  facolta'  degli  interessati, per i primi sei
          mesi  di applicazione della nuova disciplina, di presentare
          alle  Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
          presente articolo secondo la normativa previdente.
              10.   Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  del  mezzo
          telematico    da    parte    delle   imprese   individuali,
          relativamente  agli  atti  di  cui al presente articolo, la
          misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma 1-ter
          della  tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 642, come sostituita dal
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992, e
          successive   modificazioni,  e'  rideterminata,  garantendo
          comunque   l'invarianza   del   gettito,  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.».
              - La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   12  dicembre  2006  reca  «Direttiva  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel
          mercato  interno»  (Pubblicata  nella  G.U.U.E. 27 dicembre
          2006, n. L. 376.).
              - Si  riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies della
          gia' citata legge n. 241/1990:
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis  Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
              «Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
          La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni  e  servizi,  su  motivata richiesta dell'interessato,
          documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
          studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
          istanza  o di un progetto definitivi, al fine di verificare
          quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
          presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
          la  conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
          della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
          richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              3-bis  Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto  alla disciplina di cui all'art. 14-quater comma
          3.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.».
              «Art.  14- (( ter (Lavori della conferenza di servizi).
          -  01.  La  prima  riunione  della conferenza di servizi e'
          convocata   entro   quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione.
              1.  La  conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis   le   amministrazioni   che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
          agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
          sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del
          patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis  All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atto  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.»
              «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.  [Se  una  o  piu'  amministrazioni  hanno  espresso
          nell'ambito  della  conferenza  il  proprio  dissenso sulla
          proposta   dell'amministrazione  procedente,  quest'ultima,
          entro  i  termini perentori indicati dall'art. 14-ter comma
          3,  assume  comunque  la  determinazione di conclusione del
          procedimento  sulla  base della maggioranza delle posizioni
          espresse   in   sede   di   conferenza   di   servizi.   La
          determinazione e' immediatamente esecutiva].
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione  procedente, entro dieci giorni: a) al
          Consiglio   dei   Ministri,   in   caso   di  dissenso  tra
          amministrazioni  statali; b) alla Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
          Stato-regioni»,  in caso di dissenso tra un'amministrazione
          statale   e   una  regionale  o  tra  piu'  amministrazioni
          regionali;  c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza    della   documentazione   inviata   ai   fini
          istruttori,  la  decisione  e' assunta entro trenta giorni,
          salvo  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
          Conferenza  Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata,
          valutata   la   complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
          prorogare   tale  termine  per  un  ulteriore  periodo  non
          superiore a sessanta giorni.
              3-bis  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso  da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:  a)  alla  Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
          verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
          caso  di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
          ente locale. Verificata la completezza della documentazione
          inviata  ai  fini istruttori, la decisione e' assunta entro
          trenta  giorni,  salvo  che  il Presidente della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter  Se  entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente Giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  Giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater   In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
              «Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
          finanza  di  progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
          servizi    finalizzata    all'approvazione   del   progetto
          definitivo  in relazione alla quale trovino applicazione le
          procedure  di  cui  agli  articoli  37-bis e seguenti della
          legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  sono  convocati  alla
          conferenza,   senza  diritto  di  voto,  anche  i  soggetti
          aggiudicatari  di  concessione  individuati all'esito della
          procedura  di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del
          1994,  ovvero  le  societa'  di  progetto  di  cui all'art.
          37-quinquies della medesima legge.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10
          gennaio  2006,  n.  4 recante «Misure urgenti in materia di
          organizzazione     e     funzionamento    della    pubblica
          amministrazione»,   convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80:
              «Art.1   (Strumenti   di  semplificazione  e  qualita',
          nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione). -
          1.  L'attivita'  di  indirizzo  e la guida strategica delle
          politiche   di   semplificazione   e   di   qualita'  della
          regolazione,  anche  ai sensi della legge 28 novembre 2005,
          n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
          indirizzo,  di  seguito  denominato: «Comitato», presieduto
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da
          lui  delegato.  I  componenti del Comitato sono individuati
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro.   Possono   essere   invitati  a
          partecipare  a  riunioni  del  Comitato,  secondo l'oggetto
          della  discussione, altri componenti del Governo, esponenti
          di  autorita'  regionali  e  locali e delle associazioni di
          categoria.   Dall'istituzione   e   dal  funzionamento  del
          Comitato  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.
              2.  Il  Comitato  predispone, entro il 31 marzo di ogni
          anno,  un  piano  di  azione  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi  del  Governo  in  tema  di  semplificazione,  di
          riassetto  e  di  qualita'  della  regolazione  per  l'anno
          successivo.  Il  piano,  sentito  il Consiglio di Stato, e'
          approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri  e  trasmesso alle
          Camere.
              3.  Il  Comitato  verifica, durante l'anno, lo stato di
          realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni
          sei mesi. Inoltre il Comitato:
                a)  svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e,
          ove  necessario,  di  impulso  delle  amministrazioni dello
          Stato  nelle politiche della semplificazione, del riassetto
          e della qualita' della regolazione;
                b) ;
                c) ;
                d) ;
                e) .
              4.
              5.
              6.  Il  Comitato si avvale del supporto tecnico fornito
          dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-duodecies, del
          decreto-legge   14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14  maggio  2005,  n.  80,
          denominata:   «Commissione  per  la  semplificazione  e  la
          qualita' della regolazione».
              7.
              8.
              9.
              10
              11.
              12.».