Art. 38. 1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattivita' devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattivita' ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
Nota all'art. 38: - Si riporta il testo degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. n. 185/1964: "Art. 6 (Definizioni di unita' di misura). - Per l'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) curie: quantita' di nuclide radioattivo nella quale il numero di disintegrazioni per secondo e' di 3,7- 10fB01210 : esso rappresenta l'unita' di radioattivita'; b) rad: unita' di misura della dose assorbita: 1 rad e' uguale a 100 erg per grammo di sostanza irradiata nel punto preso in esame; c) rem: dose di radiazioni ionizzanti che, assorbita dal corpo umano produce un effetto biologico identico a quello prodotto nello stesso tessuto dall'assorbimento di un rad di raggi X. I raggi X usati come riferimento sono quelli che producono una ionizzazione specifica media uguale a 100 coppie di ioni per micron di percorso su acqua. Cio' corrisponde a raggi X di circa 150 chilovolt; d) roentgen: unita' di misura della dose di esposizione di raggi X o gamma, tale che l'emissione corpuscolare ad essa associata per 0,001293 grammi di aria produce, in aria, ioni portanti una unita' elettrostatica di quantita' di elettricita' dell'uno o dell'altro segno. Art. 69 (Sorveglianza fisica e medica). - I datori di lavoro esercenti attivita' che comportano la delimitazione di zone controllate devono provvedere ad assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori, in conformita' alle norme stabilite dal presente capo. I datori di lavoro devono altresi' assicurare la sorveglianza fisica e medica nei confronti dei lavoratori professionalmente esposti fuori dalle zone controllate se sussiste un rischio lavorativo derivante dalle radiazioni ionizzanti. Art. 74 (Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione). - Il datore di lavoro deve provvedere affinche' l'esperto qualificato istituisca, tenga aggiornati e conservi i seguenti documenti: a) un registro sul quale devono essere annotate le valutazioni delle irradiazioni e le contaminazioni radioattive di cui al n. 3), lettere a), b), c), dell'art. 72; b) i verbali dei provvedimenti di intervento adottati; c) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali. Le schede personali devono essere conservate, a cura del datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato. In caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei termini di cui al comma precedente, il datore di lavoro deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale del lavoro che provvede alla loro conservazione fino al compimento del periodo previsto dal comma precedente. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere determinate particolari modalita' di tenuta delle predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse".