Art. 38. 
                  Contenuto della nota integrativa 
  1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto  stabilito  da
altre disposizioni del presente decreto: 
    a) i criteri di valutazioni applicati; 
    b) i criteri e i tassi applicati nella  conversione  dei  bilanci
espressi in moneta non avente corso legale nello Stato; 
    c) le ragioni delle  piu'  significative  variazioni  intervenute
nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; 
    d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'"; 
    e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti di durata residua  superiore  a  cinque  anni,  e  dei  debiti
assistiti  da  garanzie  reali  su  beni  di  imprese   incluse   nel
consolidamento,  con  specifica  indicazione   della   natura   delle
garanzie; 
    f) la composizione delle voci "ratei e  risconti"  e  della  voce
"altri accantonamenti"  dello  stato  patrimoniale,  quando  il  loro
ammontare e' significativo; 
    g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio  ai
valori iscritti nell'attivo dello stato  patrimoniale,  distintamente
per ciascuna voce; 
    h)  se  l'indicazione  e'  utile  per  valutare   la   situazione
patrimoniale e finanziaria del complesso delle  imprese  incluse  nel
bilancio  consolidato,  l'importo  complessivo  degli   impegni   non
risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli  relativi  a
imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28; 
    i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle  vendite  e
delle prestazioni secondo  categorie  di  attivita'  e  secondo  aree
geografiche; 
    l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari
tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri; 
    m) la composizione delle voci "proventi  straordinari"  e  "oneri
straordinari", quando il loro ammontare e' significativo; 
    n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle
imprese incluse  nel  consolidamento,  con  separata  indicazione  di
quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37; 
    o)  cumulativamente  per  ciascuna  categoria,  l'ammontare   dei
compensi spettanti agli  amministratori  e  ai  sindaci  dell'impresa
controllante per lo svolgimento  di  tali  funzioni  anche  in  altre
imprese incluse nel consolidamento. 
  2. La nota integrativa deve inoltre contenere: 
    a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento  col  metodo
integrale ai sensi dell'art. 26; 
    b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento  col  metodo
proporzionale ai sensi dell'art. 37; 
    c) l'elenco delle  partecipazioni  valutate  con  il  metodo  del
patrimonio netto ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 36; 
    d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese  controllate  e
collegate. 
(VII Direttiva, articoli 34, 45).