(Convenzione - art. 38)
                             Articolo 38 
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far  rispettare  le
regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso
di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli. 
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a  livello  pratico
per vigilare che  le  persone  che  non  hanno  raggiunto  l'eta'  di
quindici anni non partecipino direttamente alle ostilita'. 
3. Gli Stati parti  si  astengono  dall'arruolare  nelle  loro  forze
armate ogni persona che non ha raggiunto  l'eta'  di  quindici  anni.
Nell'incorporare persone aventi piu' di  quindici  anni  ma  meno  di
diciotto  anni,  gli  Stati  parti  si  sforzano  di  arruolare   con
precedenza i piu' anziani. 
4. In conformita' con l'obbligo che spetta loro in virtu' del diritto
umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso
di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a
livello pratico affiche' i fanciulli coinvolti in un conflitto armato
possano beneficiare di cure e di protezione.