Art. 38.
              (Componenti dei concimi: criteri di delega)
  1.   L'attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  89/284/CEE  e
89/530/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) dovranno essere adottate etichette con  indicazioni  delle  dosi
massime  e  delle  modalita'  d'uso  piu' opportune in relazione alle
condizioni del terreno, delle falde e delle colture;
  b) dovranno essere adottate etichette  aggiuntive  con  elencazione
dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle
modalita' d'uso previste.
 
          Nota all'art. 38:
            -  La  direttiva  CEE n. 89/284 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 111 del  22
          aprile  1989  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.   45 del 12 giugno  1989,  2a  serie
          speciale.
  -  La  direttiva  CEE  n. 89/530 e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281 del 30  settembre  1989  e
ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n.
91 del 20 novembre 1989, 2a serie speciale.