Art. 38.
                        Segnaletica stradale
  1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
    a) segnali verticali;
    b) segnali orizzontali;
    c) segnali luminosi;
    d) segnali ed attrezzature complementari.
  2. Gli utenti della strada devono rispettare le  prescrizioni  rese
note  a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con
le  altre  regole  di  circolazione.  Le  prescrizioni  dei   segnali
semaforici,  esclusa  quella  lampeggiante  gialla di pericolo di cui
all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali  verticali
e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali
verticali  prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso
prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
  3. E' ammessa la collocazione temporanea di  segnali  stradali  per
imporre  prescrizioni  in  caso  di  urgenza e necessita' in deroga a
quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada  devono
rispettare  le  prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche
se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
  4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per  la
segnaletica  stradale  fuori dai centri abitati, si applica anche nei
centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite  massimo
di velocita' pari o superiore a 70 km/h.
  5.  Nel  regolamento  sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali, i  dispositivi  o  i  mezzi  segnaletici,  nonche'  la  loro
denominazione,  il  significato,  i tipi, le caratteristiche tecniche
(forma, dimensioni, colori, materiali,  rifrangenza,  illuminazione),
le  modalita'  di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze
ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorieta'.
Sono, inoltre, indicate le  figure  di  ogni  singolo  segnale  e  le
rispettive  didascalie  costituiscono  esplicazione  del  significato
anche ai fini del comportamento dell'utente della strada.  I  segnali
sono,  comunque,  collocati  in  modo  da  non  costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
  6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformita'  sul  territorio  nazionale,  fissati  con  decreto   del
Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria
e internazionale vigente.
  7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera  e  deve  essere  sostituita o reintegrata o rimossa quando sia
anche parzialmente inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo
per il quale e' stata collocata.
  8. E' vietato apporre su un segnale di  qualsiasi  gruppo,  nonche'
sul  retro  dello  stesso  e  sul suo sostegno, tutto cio' che non e'
previsto dal regolamento.
  9.   Il   regolamento   stabilisce  gli  spazi  da  riservare  alla
installazione   dei   complessi   segnaletici   di   direzione,    in
corrispondenza o prossimita' delle intersezioni stradali.
  10.   Il  campo  di  applicazione  obbligatorio  della  segnaletica
stradale comprende le strade di uso pubblico e  tutte  le  strade  di
proprieta'  privata  aperte  all'uso pubblico. Nelle aree private non
aperte  all'uso  pubblico  l'utilizzo  e  la  posa  in  opera   della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti
dal regolamento.
  11.  Per  le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade
di uso pubblico e' ammessa l'installazione  di  segnaletica  stradale
militare, con modalita' particolari di apposizione, le cui norme sono
fissate  dal  regolamento.  Gli  enti  proprietari  delle strade sono
tenuti a consentire  l'installazione  provvisoria  o  permanente  dei
segnali   ritenuti   necessari   dall'autorita'   militare   per   la
circolazione dei propri veicoli.
  12. I conducenti dei veicoli su  rotaia  quando  marciano  in  sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che
sia diversamente disposto dalle presenti norme.
  13.  I  soggetti  diversi  dagli  enti  proprietari  che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.
  14.  Nei  confronti  degli  enti  proprietari  della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al  regolamento
o   che  facciano  uso  improprio  delle  segnaletiche  previste,  il
Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto  dovuto.
In   caso   di   inottemperanza   nel   termine  di  quindici  giorni
dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo  a
carico  dell'ente  proprietario  della  strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
  15.  Le  violazioni  da  parte  degli  utenti  della  strada  delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.