Art. 38 
                    Nozione di credito fondiario 
 
  1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte  di
banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili. 
  2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del  CICR,
determina l'ammontare massimo dei  finanziamenti,  individuandolo  in
rapporto al valore dei beni ipotecati  o  al  costo  delle  opere  da
eseguire sugli stessi, nonche' le  ipotesi  in  cui  la  presenza  di
precedenti iscrizioni ipotecarie non  impedisce  la  concessione  dei
finanziamenti.