Art. 38.
  1. L'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 74 (Norme abrogate).  -  1.  Sono  abrogate  le  disposizioni
incompatibili  con  il presente decreto ed in particolare le seguenti
norme:
   articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  17,  18,
19,  20,  21,  23,  26,  comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30,
comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
   legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve  quelle  che  riguardano
l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello
Stato;
   articolo  17,  comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
   articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
   articolo 32, comma 2, lettera  c),  limitatamente  all'espressione
'la   disciplina   dello  stato  giuridico  e  delle  assunzioni  del
personale' e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
   articolo 4, comma  9,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,
limitatamente  alla  disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i
dipendenti  delle  amministrazioni,  aziende  ed  enti  del  Servizio
sanitario nazionale;
   articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
   articolo  4,  commi  decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo,
della legge 11 luglio 1980, n. 312;
   articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981,  n.  283,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
   articoli  27  e  28  del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto  del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
   articolo  4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 8 luglio 1988,
n. 254;
   articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
   articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto;
   articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312; articolo 6- bis del
decrto  legge  18  gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
   i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281, e  alla  legge  10
ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge  14  novembre  1992,  n.  438,  e nell'articolo 2, comma 8, del
decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
   2.  Nei  confronti  del  personale con qualifiche dirigenziali non
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con quelle del
presente decreto.
   3. A far data dalla stipulazione del primo  contratto  collettivo,
ai  dipendenti  di  cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli
articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa
data  sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
e 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'  tutte
le  restanti  disposizioni  in materia di sanzioni disciplinari per i
pubblici impiegati incompatibili con  le  disposizioni  del  presente
decreto".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CASSESE,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  SPAVENTA, Ministro del  bilancio  e
                                  della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
                             ----------
 
          Note all'art. 38:
             -  Si  riportano di seguito le disposizioni abrogate dal
          presente decreto:
              Legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico
                                   impiego):
            "Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono  regolati  in  ogni
          caso  con  legge dello Stato e, nell'ambito di compentenza,
          con legge regionale o delle province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,  ovvero  sulla  base  della  legge,  per  atto
          normativo  o  amministrativo,  secondo  l'ordinamento   dei
          singoli enti o tipi di enti:
              1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
          titolarita'   dei  medesimi,  i  principi  fondamentali  di
          organizzazione degli uffici;
              2) i procedimenti  di  costituzione,  modificazione  di
          stato  giuridico  ed  estinzione  del  rapporto di pubblico
          impiego;
              3) i criteri per  la  determinazione  delle  qualifiche
          funzionali  e dei profili professionali in ciascuna di esse
          compresi;
              4)  i  criteri  per  la  formazione   professionale   e
          l'addestramento;
              5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione
          complessiva delle qualifiche;
              6)  le  garanzie  del personale in ordine all'esercizio
          delle liberta' e dei diritti fondamentali;
              7) la responsabilita' dei dipendenti,  comprese  quelle
          disciplinari;
              8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
              9)  l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti
          dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e  di
          partecipazione  alla  formazione  degli atti della pubblica
          amministrazione".
             "Art.   3   (Disciplina   in   base   ad   accordi).   -
          Nell'osservanza  dei  principi  di  cui  all'art.  97 della
          Costituzione e di quanto previsto dal  precedente  art.  2,
          sono   disciplinati   con  i  procedimenti  e  gli  accordi
          contemplati  dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti
          aspetti dell'organizzazione del lavoro e  del  rapporto  di
          impiego:
              1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del
          trattamento   accessorio   per   servizi  che  si  prestano
          all'estero,  presso  le  rappresentanze  diplomatiche,  gli
          uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
              2)   i   criteri   per   l'organizzazione   del  lavoro
          nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art.  2,
          n. 1;
              3)  l'identificazione  delle  qualifiche funzionali, in
          rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
              4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro  e
          le  altre  misure  volte  ad  assicurare l'efficienza degli
          uffici;
              5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
          procedimenti di rispetto;
              6) il lavoro straordinario;
              7)  i   criteri   per   l'attuazione   degli   istituti
          concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
              8)  le procedure relative all'attuazione delle garanzie
          del personale;
              9) i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del
          personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla
          legge".
              "Art.  4  (Principi  di  omogenizzazione).  -  Gli atti
          previsti dai due precedenti articoli  devono  ispirarsi  ai
          principi  della omogenizzazione delle posizioni giuridiche,
          della perequazione e trasparenza dei trattamenti  economici
          e dell'efficienza amministrativa".
             "Art.   5  (Comparti).  -  I  pubblici  dipendenti  sono
          raggruppati  in  un  numero   limitato   di   comparti   di
          contrattazione   collettiva.   Per   ciascun   comparto  le
          delegazioni di cui agli articoli seguenti  provvedono  alla
          stipulazione  di un solo accordo, salvo quanto previsto dal
          successivo art. 12.
             La  determinazione  del  numero  dei   comparti   e   la
          composizione  degli  stessi sono effettuate con decreto del
          Presidente della Repubblica,  a  seguito  di  delibera  del
          Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri sulla base degli accordi dallo
          stesso   definiti   con   le    confederazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, sentite
          le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
             Eventuali varazioni del numero e nella composizione  dei
          comparti   sono   disposte  con  il  medesimo  procedimento
          previsto nel comma precedente.
             Il comparto  comprende,  nel  rispetto  delle  autonomie
          costituzionalmente  garantite, i dipendenti di piu' settori
          della pubblica amministrazione omogenici o affini".
             "Art.  6  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
          -   Per   gli   accordi   riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  dal  Ministro  per la funzione pubblica da lui
          delegato, che la presiede, dal  Ministro  del  tesoro,  dal
          Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
             La delegazione e' integrata dai Ministri  competenti  in
          relazione alle amministrazione comprese nei comparti.
             I  Ministri,  anche  in  ordine  alle disposizioni degli
          articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in  base
          alle norme vigenti.
             La delegazione sindacale e' composta, dai rappresentanti
          delle  organizzazioni  nazionali  di categoria maggiormente
          rappresentative  per  ogni   singolo   comparto   e   delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale.
             Le delegazioni, che iniziano le trattative  almeno  otto
          mesi  prima  della scadenza dei precedenti accordi, debbono
          formulare  una  ipotesi  di  accordo  entro  quattro   mesi
          dall'inizio delle trattative.
             Nel  corso  delle  trattative la delegazione governativa
          riferisce al Consiglio dei Ministri.
             Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di
          accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative
          possono  trasmettere  al  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri  e  ai  Ministri  che compongono la delegazione le
          loro osservazioni.
             Il Consiglio dei Ministri, entro il  termine  di  trenta
          giorni   dalla   formulazione   dell'ipotesi   di  accordo,
          verificate le compatibilita' finanziarie  come  determinate
          dal  successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di
          cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione, in
          caso di determinazione negativa le parti  devono  formulare
          entro  il  termine  di sessanta giorni una nuova ipotesi di
          accordo, sulla quale delibera nuovamente il  Consiglio  dei
          Ministri.
             Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione
          dell'accordo,  con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa delibera del Consiglio dei Ministri,  sono  recepite
          ed  emanate  le  norme risultanti dalla disciplina prevista
          dall'accordo".
             "Art. 7 (Accordi sindacali per i dipendenti  degli  enti
          pubblici  non  economici).  - Per gli accordi riguardanti i
          dipendenti degli enti pubblici non economici  sottoposti  a
          tutela   o   vigilanza   dello  Stato,  fermo  restando  il
          procedimento di cui al precedente art.  6,  la  delegazione
          della  pubblica  amministrazione e' composta dal Presidente
          del Consiglio dei Ministri o dal Ministro del  tesoro,  dal
          Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, da cinque
          membri, rappresentativi delle varie  categorie  degli  enti
          stessi,  designati a maggioranza dai rispettivi presidenti,
          a seguito di richiesta del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  direttamente  da  questi  in  caso  di mancata
          designazione  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla
          richiesta.
             Al  Consiglio  dei  Ministri  spetta  la  verifica delle
          compatibilita' finanziarie  come  previsto  dal  precedente
          art. 6 in relazione al successivo art. 15".
             "Art.  8  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita'
          montane, loro consorzi o associazioni). - Per  gli  accordi
          riguardanti  i dipendenti delle amministrazioni dei comuni,
          delle province, delle comunita' montane e dei loro consorzi
          o associazioni, fermo restando il procedimento  di  cui  al
          precedente   art.   6,   la   delegazione   della  pubblica
          amministrazione e composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Ministro per la  funzione  pubblica  da  lui
          delegato,  che  la presiede, dal Ministro dell'interno, dal
          Ministro del tesoro, dal  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  dal Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque  membri
          dell'Associazione  nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di
          quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due
          rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita'  enti
          montani (UNICEM).
             Al  Consiglio  dei  Ministro  spetta  la  verifica delle
          compatibilita' finanziarie  come  previsto  dal  precedente
          art. 6 in relazione al successivo art. 15.
             Ai  fini  del rispetto dei principi della presente legge
          gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti
          alla disciplina fissata nel decreto  del  Presidente  della
          Repubblica di cui al precedente art. 6, ultimo comma".
             "Art. 9 (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio
          sanitario  nazionale).  -  Per  quanto concerne gli accordi
          sindacali dei  dipendenti  delle  unita'  sanitarie  locali
          (USL) si applicano le norme e i procedimenti della presente
          legge. E' abrogata ogni contraria disposizione".
             "Art.  10  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti delle
          regioni  e  degli  enti  pubblici  non  economici  da  esse
          dipendenti).  -  Per  gli  accordi riguardanti il personale
          delle  regioni  a  statuto  ordinario  nonche'  degli  enti
          pubblici   non  economici  da  esse  dipendenti,  fermo  il
          procedimento di cui al precedente art.  6,  con  esclusione
          dell'ultimo    comma,   la   delegazione   della   pubblica
          amministrazione e' composta dal  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
          delegato,  che  la  presiede,  dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal  Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un
          rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.
             Al Consiglio dei  Ministri,  spetta  la  verifica  delle
          compatibilita'  finanziarie  come  previsto  dal precedente
          art. 6 in relazione al successivo art. 15.
             Al fine del rispetto dei principi della presente  legge,
          la  disciplina  contenuta  nell'accordo  e'  approvata  con
          provvedimento   regionale   in   conformita'   ai   singoli
          ordinamenti".
             "Art.  11  (Contenuto degli accordi sindacali in materia
          di pubblico impiego). - Gli accordi  sindacali  di  cui  ai
          precedenti articoli disciplinari tutti gli assegni fissi ed
          ogni  altro  emolumento,  stabilendo  comunque  per  questi
          ultimi i criteri di attribuzione in  relazione  a  speciali
          contenuti  della  prestazione  di  lavoro e determinando in
          ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa  e
          la  quota  eventualmente  destinata  agli accordi di cui al
          successivo art. 14.
             E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed  agli
          enti  pubblici  cui  l'accordo  si  riferisce  di concedere
          trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso  e
          comunque competenti oneri aggiuntivi.
             Negli  accordi  devono  essere  definiti, su indicazione
          della  delegazione  della   pubblica   amministrazione,   i
          seguenti elementi:
               a) la individuazione del personale cui si riferisce il
          trattamento;
               b)  i  costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto
          trattamento;
               c) la quantificazione della spesa.
             Possono  essere  dettate,  con  i  procedimenti  e   gli
          articoli di cui all'art. 3, norme diritte a disciplinare le
          procedure  per  la prevenzione e componimento dei conflitti
          di lavoro.
             Il Governo e' tenuto a verificare, come  condizione  per
          l'inizio  delle  procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9,
          10  e  12,  che  le  organizzazioni  sindacali  di  cui  al
          precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 13 abbiano
          adottato  codici  di  autoregolamentazione  del  diritto di
          sciopero che, in ogni caso, prevedano:
               a) l'obbligo di preavviso  non  inferiore  a  quindici
          giorni;
               b)  modalita'  di  svolgimento  tali  da  garantire la
          continuita' delle prestazioni indispensabili, in  relazione
          alla  essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto
          dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
             I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati
          agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12".
             "Art.  12  (Accordi  sindacali  intercompartimentali). -
          Ferme restando quanto disposto dal precedente  art.  2,  al
          fine  di  pervenire  alla  omogeneizzazione delle posizioni
          giuridiche dei dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni
          sono  disciplinate  mediante  accordo  unico  per  tutti  i
          comparti  specifiche  materie  concordate  tra  le   parti,
          particolare:  le  aspettative,  i congedi e i permessi, ivi
          compresi quelli in malattia e maternita', le ferie, il  re-
          gime  retributivo  di  attivita'  per qualifiche funzionali
          uguali o  assimilati,  i  criteri  per  i  trasferimenti  e
          mobilita',  i  trattamenti  di  missione e di trasferimenti
          nonche'  i  criteri  per  la   eventuale   concessione   di
          particolari  trattamenti  economici integrati rigorosamente
          collegati  a  specifici   requisiti   e   contenuti   delle
          prestazioni di lavoro.
             La  delegazione  della  pubblica  amministrazione per la
          contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e'
          composta dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  dal
          Ministro  per  la funzione pubblica da lui delegato, che la
          presiede,  dal  Ministro  del  tesoro,  dal  Ministro   del
          bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
          lavoro  della  previdenza sociale, da un rappresentante per
          ogni   regione   designato   dalle   stesse,   da    cinque
          rappresentanti    delle   associazioni   di   enti   locali
          territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici
          non economici designati secondo quanto  disposto  dall'art.
          7.
             La   delegazione   delle   organizzazioni  sindacali  e'
          composta da  tre  rappresentanti  per  ogni  confederazione
          maggiormente rappresentativa su base nazionale.
             Si   applicano   le  regole  procedimentali  di  cui  al
          precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei  precedenti
          articoli 8 e 10".
             "Art.  13  (Efficacia  temporale  degli  accordi). - Gli
          accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti  hanno
          durata triennale.
             La  disciplina emanata sulla base degli accordi conserva
          provvisoriamente efficacia fino all'entrata  in  vigore  di
          nuove  normative, fermo restando che le stesse si applicano
          dalla data di scadenza dei precedenti accordi".
             "Art. 14  (Accordi  decentrati).  -  Nell'ambito  e  nei
          limiti  fissati  dalla  disciplina  emanata a seguito degli
          accordi  sindacali  di  cui  ai  precedenti   articoli,   e
          segnatamente    per   quanto   concerne   i   criteri   per
          l'organizzazione del lavoro di cui all'art.  3,  n.  2,  la
          disciplina  dei  carichi  di  lavoro,  la  formulazione  di
          proposte per l'attuazione  degli  istituti  concernenti  la
          formazione  professionale  e l'addestramento, nonche' tutte
          le altre misure  volte  ad  assicurare  l'efficienza  degli
          uffici,  sono  consentiti  accordi  decentrati  per singole
          branche della pubblica amministrazione e per singoli  enti,
          anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di
          comparto.    Tali  accordi  non  possono  comportare  oneri
          aggiuntivi  se  non  nei  limiti  previsti  dagli   accordi
          sindacali di cui al precedente art. 11.
             Gli  accordi  riguardanti  l'amministrazione dello Stato
          sono stipulati tra una delegazione  composta  dal  Ministro
          competente  o  da un suo delegato, che la presiede, nonche'
          da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si
          riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione  composta
          dai    rappresentanti    delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  nel  settore  interessato  e
          delle  confederazioni  maggiormente rappresentative su base
          nazionale.  Qualora l'accordo riguardi  una  pluralita'  di
          uffici  locali  dello  Stato,  aventi  sede  nella medesima
          regione, la delegazione e' presieduta dal  commissario  del
          Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto
          speciale, per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
             Per   gli  accordi  riguardanti  le  regioni,  gli  enti
          territoriali  minori  e  gli  altri   enti   pubblici,   la
          delegazione  della pubblica amministrazione e' composta dal
          titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato,
          che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli
          uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
             Agli  accordi  decentrati,  ove   necessario,   si   da'
          esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le
          amministrazioni    dello    Stato,    e,   per   le   altre
          amministrazioni,  mediante  atto  previsto   dai   relativi
          ordinamenti".
             "Art. 15 (Copertura finanziaria).  -  Nella  indicazione
          delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede
          il  bilancio  pluriennale  dello  Stato,  di cui all'art. 4
          della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  sono  delineate  le
          compatibilita'  generali  di  tutti gli impegni di spesa da
          destinare al pubblico impiego.
             In particolare nel bilancio pluriennale  viene  indicata
          la  spesa  destinata  alla contrattazione collettiva per il
          triennio, determinando la quota relativa a  ciascuno  degli
          anni considerati.
             L'onere  derivante dalla contrattazione collettiva sara'
          determinato con apposita  norma  da  inserire  nella  legge
          finanziaria,   nel   quadro  delle  indicazioni  del  comma
          precedente.
             Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva,
          non  puo'  assumere  impegni  di   spesa   superiori   allo
          stanziamento  determinato  ai sensi del comma precedente se
          non previa espressa autorizzazione del Parlamento che,  con
          legge,  modifica la disposizione della legge finanziaria di
          cui al comma precedente, nel  rispetto  delle  norme  della
          copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5
          agosto 1978, n. 468.
             All'onere   derivante   dall'applicazione   delle  norme
          concernenti  il  personale  statale  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  di  un apposito fondo, che sara'
          iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  la  cui  misura  sara' annualmente determinata con
          apposita norma da  inserire  nella  legge  finanziaria.  Il
          Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
          proprio decreto, le variazioni di  bilancio  relative  alla
          ripartizione del fondo medesimo.
             Analogamente  provvederanno  per  i  propri  bilanci  le
          regioni, le province ed i comuni nonche' gli enti  pubblici
          non economici cui si applica la presente legge".
             "Art.   17   (Qualifiche  funzionali).  -  Il  personale
          dell'impiego  pubblico  e'  classificato   per   qualifiche
          funzionali.
             Le  qualifichue meno elevate sono determinate sulla base
          di  valutazioni  attinenti  essenzialmente   al   contenuto
          oggettivo   del   rapporto  di  servizio  in  relazione  ai
          requisiti  richiesti  per  lo  svolgimento   dell'attivita'
          lavorativa.  Per  le  altre  qualifiche le valutazioni sono
          connesse in maggior misura anche ai requisiti  culturali  e
          di esperienza professionale, nonche' ai compiti di guida di
          gruppo,   di   ufficio   o   di  organi  e  alle  derivanti
          responsabilita' burocratiche.
             Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso
          ad un raggruppamento omogeneo  delle  attivita'  lavorative
          nelle strutture delle diverse amministrazioni.
             Per  ogni  qualifica  funzionale  deve essere fissato un
          livello retributivo unitario che deve essere articolato  in
          modo    da    valorizzare    la   professionalita'   e   la
          responsabilita'  e  deve  ispirarsi   al   criterio   della
          onnicomprensivita'".
             "Art.   18   (Profili   professionali).   -   I  profili
          professionali, amministrativi e tecnici;  sono  determinati
          sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione,
          dei  titoli  professionali  richiesti  e delle abilitazioni
          stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni".
             "Art. 19 (Mobilita'). - Per  i  dipendenti  classificati
          nella medesima qualifica funzionale vige il principio della
          piena  mobilita'  all'interno di ciascuna amministrazione o
          fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il  profilo
          professionale escluda intercambiabilita' per il contenuto o
          i titoli professionali che specificamente lo definiscono".
             "Art.  20 (Procedure di reclutamento). - Il reclutamento
          dei pubblici dipendenti  avviene  mediante  concorso.  Esso
          consiste   nella   valutazione  obiettiva  del  merito  dei
          candidati accertato mediante l'esame dei titoli  e/o  prove
          selettive   oppure   per   mezzo   di  corsi  selettivi  di
          reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico,volti
          all'acquisizione della professionalita'  richiesta  per  la
          qualifica cui inserisce l'assunzione.
             Il   concorso   deve  svolgersi  con  modalita'  che  ne
          garantiscano  la   tempestivita',   l'economicita'   e   la
          celerita'  di  espletamento,  ricorrendo,  ove  necessario,
          all'ausilio  di  sistemi  automatizzati  ed   a   selezioni
          decentrate  per circoscrizioni territoriali o uniche per le
          stesse qualifiche anche se relative ad  amministrazioni  ed
          enti diversi.
             Sono  tassativamente  indicati  dalla  legge  i  casi di
          assunzione  obbligatoria  di   appartenenti   a   categorie
          protette.
             I  requisiti  per  l'assunzione  ad  un pubblico impiego
          restano fissati dalle vigenti leggi.
             L'assunzione definitiva del dipendente e' subordinata al
          superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata
          per     le     stesse     qualifiche,     indipendentemente
          dall'amministrazione di appartenenza".
            "Art. 21 (Formazione e aggiornamento del personale). - La
          formazione,    l'addestramento    e   l'aggiornamento   del
          personale, intesi ad  assicurare  il  costante  adeguamento
          delle   capacita'  e  delle  attitudini  professionali  dei
          dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui   al
          precedente   art.   1   alle   esigenze  di  efficienza  ed
          economicita' della pubblica amministrazione,  sono  attuati
          mediante  corsi  organizzati  dalla  Scuola superiore della
          pubblica amministrazione  ovvero  organizzati  direttamente
          dalle  amministrazioni  o  da altri organismi anche privati
          che possano  provvedere  alle  attivita'  didattiche  o  di
          applicazione.  Deve essere sentito in ogni caso, per quanto
          concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato  anche
          ad  ordinamento  autonomo,  il  Consiglio  superiore  della
          pubblica amministrazione o  il  Consiglio  nazionale  della
          pubblica istruzione".
             "Art.  23  (Estensione  delle norme di cui alla legge 20
          maggio 1970, n.  300).  -  Ai  dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le
          disposizioni  degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonche' degli
          articoli 14, 15, 16, primo  comma,  e  17  della  legge  20
          maggio  1970,  n. 300. Si applicano, altresi', nel rispetto
          della   normativa    riguardante    l'amministrazione    di
          appartenenza,  le  disposizioni  di  cui  all'art. 10 della
          legge citata.
             Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali  di
          cui   ai  precedenti  articoli  della  presente  legge,  si
          provvedera'  ad  applicare,  nella  materia  del   pubblico
          impiego,  i  principi  di cui agli articoli 20, 21, 22, 23,
          24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche'
          degli articoli 29 e 30 della legge medesima".
             "Art. 26 (Disposizioni speciali), quarto comma.  -  Sino
          all'entrata   in   vigore  della  legge  di  riforma  della
          dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il
          trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato
          ed assimilati nonche' dei dirigenti degli enti di cui  alla
          legge 20 marzo 1975, n. 70".
             "Art.  27  (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del
          Dipartimento della funzione pubblica), primo comma, n. 5. -
          Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e'
          istituito  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  cui
          competono:
              1)-4) (omissis);
              5)  le  attivita'  istruttorie  e  preparatorie   delle
          trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione
          degli  accordi  per i vari comparti del pubblico impiego ed
          il controllo sulla loro attuazione".
             "Art.  28  (Tutela  giurisdizionale).  -  In   sede   di
          revisione      dell'ordinamento     della     giurisdizione
          amministrativa si provvedera' all'emanazione di  norme  che
          si  ispirino,  per  la  tutela giurisdizionale del pubblico
          impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio  1970,
          n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533.
             Nei  ricorsi  in  materia di pubblico impiego avanti gli
          organi  di  giurisdizione   amministrativa   l'udienza   di
          discussione  deve  essere  fissata  entro  sei  mesi  dalla
          scadenza del termine  di  costituzione  in  giudizio  delle
          parti  contro  le  quali  e  nei  confronti  delle quali il
          ricorso e' proposto".
             "Art. 30 (Norme transitorie sull'orario  di  lavoro  dei
          dipendenti  civili dell'amministrazione dello Stato), terzo
          comma. - In attesa dell'attuazione della disciplina di  cui
          agli  articoli  2  e  3  della  presente legge, l'orario di
          lavoro  puo'  essere  articolato,  anche  con  criteri   di
          flessibilita',  turnazioni  e  recuperi,  sulla  base delle
          esigenze dei  servizi  e  delle  necessita'  degli  utenti.
          L'articolazione  dell'orario  di  lavoro e' disposta, sulla
          base  di  direttive  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  per gli uffici centrali con decreto del Ministro
          competente e, per gli uffici periferici, con  provvedimento
          del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate su base
          nazionale.  I  provvedimenti  dei  capi  degli  uffici sono
          adottati  sulla  base  di  criteri  generali  emanati   dal
          Ministro  competente".    Legge  10  luglio  1984,  n.  301
          recante: "Norme di accesso alla  dirigenza  statale"  fatte
          salve  quelle  che  riguardano  l'accesso alla qualifica di
          primo dirigente del Corpo forestale dello Stato".  Legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base  agli  accordi  sindacali".
          Legge  9  maggio  1989,  n.  168 (Istituzione del Ministero
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica):
             "Art.   9.  -  Lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento
          economico  di  attivita'  del  personale  dipendente  delle
          istituzioni  e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del
          Presidente della Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,  sono
          regolati,  in conformita' ai principi di cui al comma 2, da
          un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo
          tra la delegazione di parte pubblica e  la  delegazione  di
          parte sindacale indicate nel citato art. 7 e reso esecutivo
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e  con  i
          Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale.
             2. Il personale degli enti di ricerca  sara'  articolato
          in  piu'  livelli  professionali con dotazioni organiche in
          relazione alle esigenze di ciascun ente.  Per  il  medesimo
          personale il reclutamento ai diversi livelli sara' regolato
          mediante  concorsi  nazionali aperti anche all'esterno, con
          commissioni   giudicatrici   composte   da    esperti    di
          riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente
          interessato.  Per  la  progressione ai livelli superiori si
          attueranno  procedure  concorsuali,  o  comunque,   criteri
          generali    sull'accertamento    del    merito    e   della
          professionalita'. Saranno definite  le  modalita'  generali
          per  l'inquadramento del personale in servizio alla data di
          entrata in vigore della presente legge.
             3. E' abrogata ogni contraria disposizione".    Legge  8
          giugno  1990,  n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),
          art. 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione
          "la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del
          personale".   L'articolo 32 disciplina  le  competenze  del
          consiglio relative ad alcuni atti fondamentali.
             "Art.  51 (Organizzazione degli uffici e del personale),
          comma 8. - Lo stato giuridico ed il  trattamento  economico
          dei  dipendenti  degli  enti  locali  e'  disciplinato  con
          accordi  collettivi  nazionali  di  durata  triennale  resi
          esecutivi  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          secondo la procedura prevista dall'art. 6  della  legge  29
          marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge
          la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego,
          delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del
          personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
          Nell'ambito  dei  principi  stabiliti  dalla  legge, rimane
          inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i
          rispettivi  ordinamenti,  la   disciplina   relativa   alle
          modalita'  di  conferimento  della titolarita' degli uffici
          nonche' alla determinazione ed alla consistenza  dei  ruoli
          organici  complessivi".    Legge  30  dicembre 1991, n. 412
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica):
             "Art. 4 (Assistenza sanitaria, comma 9. - La delegazione
          di parte pubblica per il rinnovo degli accordi  riguardanti
          il  comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
          ed il  personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale  e'
          costituita   da  rappresentanti  regionali  nominati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano.
          Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro,  del
          lavoro   e  della  previdenza  sociale,  della  sanita'  e,
          limitatamente al rinnovo dei  contratti,  del  Dipartimento
          della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri.
          La   delegazione   ha   sede  presso  la  segreteria  della
          Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale  e'
          preposto  un dirigente generale del Ministero della sanita'
          a tal  fine  collocato  fuori  ruolo.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29
          marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge
          12  giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette
          al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla
          stipula".
             "Art. 10 (Nucleo di valutazione della spesa relativa  al
          pubblico impiego).
             (Omissis).
             2.  Il  Nucleo  di  valutazione,  ricevute le ipotesi di
          accordo di cui all'art. 6, della legge 29  marzo  1983,  n.
          93,  e  successive  modificazioni,  ne  valuta il contenuto
          accertando  l'esatto  ammontare  degli   oneri   finanziari
          diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le
          misure  ivi  previste, con riferimento ad un arco temporale
          almeno triennale, ed emette un parere che  viene  trasmesso
          al  Consiglio  dei Ministri. Il Nucleo provvede altresi' al
          controllo    sull'andamento    della    spesa     derivante
          dall'applicazionedegli   accordi   nell'arco  temporale  di
          validita' degli stessi e dei provvedimenti  legislativi  di
          cui  al  presente  comma".    Legge  11 luglio 1980, n. 312
          (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale  civile
          e militare dello Stato):
             "Art. 4 (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali
          del  personale  in  servizio  dal  1  gennaio  1993), commi
          decimo,  undicesimo,  dodicesimo  e   tredicesimo.   -   Il
          personale  che  ritenga  di  individuare  in  una qualifica
          funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le
          attribuzioni effettivamente svolte da  almeno  cinque  anni
          puo'  essere  sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90
          giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa
          favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad
          una  prova  selettiva  intesa  ad   accertare   l'effettivo
          possesso della relativa professionalita'.
             Il  contenuto  delle  prove  selettive  e  i  criteri di
          valutazione,   le   modalita'   di    partecipazione,    la
          composizione  della  commissione  esaminatrice,  le sedi di
          svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla  prova
          stessa   saranno   stabiliti,   sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano  nazionale
          ed  il  Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  da
          emanare  entro  sei mesi dall'entrata in vigore del decreto
          di cui al precedente art. 3.
             Le  prove  selettive  di  cui  al  precedente  comma  si
          svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse.
             Il  personale  che  conseguira'  l'idoneita' nella prova
          selettiva   sara'   inquadrato,   nella   nuova   qualifica
          funzionale  nei  limiti  della dotazione organica stabilita
          per la qualifica stessa, secondo  l'ordine  della  relativa
          graduatoria,  sino  ad  esaurimento degli idonei".   D.L. 6
          giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti  del
          Presidente  della  Repubblica  di  attuazione degli accordi
          contrattuali triennali relativi  al  personale  civile  dei
          Ministeri  e  dell'amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato, nonche' concessione di  miglioramenti  economici  al
          personale civile e militare escluso dalla contrattazione):
             "Art.  2  -  Il personale (si riferisce al personale dei
          Ministeri, n.d.r.) appartenente, alla data  di  entrata  in
          vigore  della  legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica
          iniziale di ciascuna carriera, articolata  su  una  o  piu'
          qualifiche,   o   alle   categorie   degli   operai,   puo'
          partecipare,   a   domanda,   ad    appositi    corsi    di
          riqualificazione,    con    esame   finale,   per   profili
          professionale di qualifica  immediatamente  superiore,  con
          preferenza  per  quelli  nei quali vi sia disponibilita' di
          posti.  Sono  esclusi  dalla  partecipazione  ai  corsi   i
          dipendenti  che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4
          della richiamata legge n. 312, in un profilo  professionale
          di  qualifica  funzionale  superiore  a  quella nella quale
          risultino collocati  in  via  provvisoria  ai  sensi  della
          predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica
          funzionale   superiore   attraverso   il  concorso  interno
          nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.
             L'ordinamento dei corsi di cui al precedente  comma,  le
          modalita'   di   partecipazione,   la   composizione  della
          commissione esaminatrice e quanto altro  attiene  ai  corsi
          stessi   saranno   stabiliti,   sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano  nazionale
          ed  il  Consiglio  superiore della pubblica amministrazione
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
             Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo
          comma sara' inquadrato, secondo  l'ordine  di  graduatoria,
          nel  profilo  professionale del livello superiore, anche in
          soprannumero, nel limite del 50% degli  idonei  stessi  con
          decorrenza  dal  1  gennaio  1983  e  per  l'altro  50% con
          decorrenza dal 1 gennaio 1984.
             Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  4,  quanto
          comma, della legge 11 luglio 1980,  n.  312,  ai  corsi  di
          riqualificazione   puo'   partecipare  anche  il  personale
          destinatario  della  richiamata  disposizione.  Coloro  che
          risulteranno   idonei  saranno  inquadrati  con  precedenza
          rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          al  personale  proveniente  dalle  soppresse   imposte   di
          consumo,  al personale del lotto, al personale del ruolo ad
          esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al
          personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n.
          312, nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti  ufficiali
          giudiziari  e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia
          e giustizia.
             Fino a quando permarranno le posizioni  soprannumerarie,
          il  personale  inquadrato  in  profili  professionali della
          qualifica superiore  potra'  essere  utilizzato  anche  per
          l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.
             Gli   operai  comuni  e  gli  operai  qualificati  delle
          amministrazioni dello  Stato,  in  servizio  alla  data  di
          entrata  in  vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che
          abbiano maturato oppure abbiano  in  corso  di  maturazione
          l'anzianita'  che  nel  precedente ordinamento avrebbe dato
          titolo  all'attribuzione  del  parametro  terminale   dello
          stipendio  sono  considerati,  ai  soli  effetti economici,
          rispettivamente,  della  terza  e  della  quarta  qualifica
          funzionale  previste  dall'art.  4  della legge stessa, con
          effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque
          da data non anteriore a quella di entrata  in  vigore  alla
          legge  medesima".    D.P.R.  8  maggio  1987, n. 266 (Norme
          risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo  del  26
          marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente
          dai   Ministeri),   come  integrato  con  l'aggiunta  degli
          articoli  sottoriportati  dall'art.  10   del   D.P.R.   17
          settembre 1987, n. 484:
             "Art.   27  (Ammissione  ai  concorsi  di  personale  in
          servizio). - 1.  Alla copertura dei posti  disponibili  nei
          profili    professionali,    a    conclusione   del   primo
          inquadramento ed in deroga a quanto previsto  dall'art.  14
          della  legge  31  luglio 1980, n. 312, si provvede mediante
          concorsi ai  quali  possono  partecipare  i  dipendenti  in
          possesso  di  un'anzianita'  di almeno tre anni nel profilo
          immediatamente  inferiore  con  le  modalita'  che  saranno
          stabilite  con  il decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio  1980,  n.
          312.
             Art. 28 (Accesso alle qualifiche  IV  e  VI).  -  1.  La
          disposizione  transitoria  di cui all'art. 8 della legge 11
          luglio 1980, n. 312, e' prorogata per il periodo di vigenza
          dell'accordo recepito con il presente decreto".    Legge  7
          luglio  1988,  n.  254  (Norme  in materia di inquadramento
          nella  nona   qualifica   funzionale   per   il   personale
          appartenente  al  comparto  ministeriale  ed a quello delle
          aziende  e  delle  amministrazioni  dello  Stato,   nonche'
          disposizioni  transitorie  per  l'inquadramento nei profili
          professionali del personale ministeriale):
             "Art.  4  (Disposizioni  transitorie  per  l'accesso  ai
          profili professionali del personale dei Ministeri), commi 3
          e  4.  - 3.   L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di
          riqualificazione, di cui all'art.  2  del  decreto-legge  6
          giugno  1981,  n.  283, convertito con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 1981, n. 432,  trova  applicazione  soltanto
          nei  confronti  degli  impiegati  che  abbiano ottenuto, ai
          sensi dell'ottavo comma  dell'articolo  4  della  legge  11
          luglio   1980,   n.  312,  l'inquadramento  in  un  profilo
          professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di
          riqualificazione precedono le prove  selettive  di  cui  al
          decimo comma del predetto art. 4.
             4.  La prescrizione del termine di novanta giorni per la
          presentazione della domanda di  partecipazione  alla  prova
          selettiva,  contenuta  nel  decimo  comma dell'art. 4 della
          legge 11 luglio 1980, n.  312, e' abrogata".
             "Art. 5 (Ammissione ai  corsi  di  riqualificazione  del
          personale  ministeriale  assunto dopo la data di entrata in
          vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312). - 1.  Ai  corsi
          di  riqualificazione previsti dall'art. 2 del decreto-legge
          6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni  dalla
          legge  6 agosto 1981, n. 432, e' ammesso anche il personale
          assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio
          1980 e fino alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,  che  non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo
          comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un
          profilo professionale ascritto  a  qualifica  funzionale  o
          livello  superiore  rispetto  alla  qualifica  funzionale o
          livello corrispondente  alla  qualifica  di  assunzione  in
          servizio.
             2.  Ferme  restando,  per  il  personale di cui al primo
          comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n.  283,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981,
          n. 432, le decorrenze e le  modalita'  degli  inquadramenti
          nei profili professionali di livello superiore previste nel
          terzo  comma del medesimo articolo, il personale assunto in
          servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980  sara'
          inquadrato,  anche  in  soprannumero,  con  effetto  dal  1
          gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto  anno
          dalla  data di assunzione in servizio di ruolo".  D.Lgs. 30
          dicembre  1992,  n.   534   (Attuazione   della   direttiva
          91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione
          dei suini):
             "Art. 10 - 1. Con decreto della Presidenza del Consiglio
          sono  stabiliti  entro  due anni dall'entrata in vigore del
          presente decreto, criteri e modalita' per la mobilita'  del
          personale  fra  tutte  le  strutture del Servizio sanitario
          nazionale  ed  i  servizi  sanitari  centrali  e  regionali
          nonche'  per  la perequazione del trattamento economico con
          riguardo alle funzioni esercitate.
             2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1
          il Ministro della sanita', nei limiti degli stanziamenti di
          bilancio, dispone l'attribuzione  al  personale  dipendente
          del  Ministero della sanita' delle stesse indennita' di cui
          fruisce il personale del Servizio sanitario  nazionale  con
          funzioni  equivalenti".    D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 533
          (Attuazione della direttiva n.   91/629/CEE che  stabilisce
          le norme minime per la protezione dei vitelli):
             "Art.  10,  comma  3.  -  Ai  fini degli indilazionabili
          adempimenti degli obblighi  comunitari,  nell'ambito  delle
          vigenti  dotazioni  organiche,  i posti delle qualifiche di
          primo dirigente non  conferiti  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, ferme restando le decorrenze
          annuali di cui all'art. 6 della legge 10  luglio  1984,  n.
          301,  sono coperti con le modalita' di cui all'art. 1 della
          legge 30 settembre 1978, n. 583, i posti  delle  qualifiche
          di  dirigente superiore, non conferiti alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,   ferme   restando   le
          docorrenze  annuali  di  cui  all'art.   24 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.   748,  sono
          conferiti  meta' secondo il turno di anzianita' e meta' con
          le modalita' di cui all'art. 1  della  legge  30  settembre
          1978, n.  583".
             Legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-
          funzionale del personale civile e militare dello Stato):
            "Art.  6  (Contingenti  di  qualifica). - Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro  sei
          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          di concerto con il Ministro del tesoro, previo  parere  del
          Consiglio   superiore   della  pubblica  amministrazione  e
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, saranno determinate,
          in attesa della legge di cui al primo comma del  precedente
          articolo  5  ed  entro  la  dotazione  cumulativa di cui al
          secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni  organiche
          di  ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi
          a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni  funzionali
          delle varie amministrazioni.
             Con  gli  stessi criteri e procedure si provvedera' alle
          successive variazioni.
             Il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
          amministrazione  e quello delle organizzazioni sindacali si
          considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta  giorni
          dalla loro richiesta.
             D.L.  18  gennaio  1993  n.  9  (Disposizioni urgenti in
          materia sanitaria e socio-assistenziale): Art. 6-bis Regime
          previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o  per
          prestazioni   professionali.    -  1.  I  divieti  previsti
          dall'art.  1  della  legge  23 ottobre 1960, n.   1369, non
          trovano  applicazione  per  le  province,  i   comuni,   le
          comunita'   montane  e  i  loro  consorzi,  le  Istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti  non
          commerciali  senza  scopo  di  lucro che svolgono attivita'
          socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel
          Servizio sanitario nazionale.
             2. Le province, i comuni, le comunita' montane e i  loro
          consorzi,   le   istituzioni   pubbliche  di  assistenza  e
          beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
          lucro  che  svolgono  attivita'  socio-assistenziale  e  le
          istituzioni   sanitarie  operanti  nel  Servizio  sanitario
          nazionale non sono  soggetti,  relativamente  ai  contratti
          d'opera   o   per  prestazioni  professionali  a  carattere
          individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli
          obblighi derivanti dalle leggi in materia di  previdenza  e
          di  assistenza,  non ponendo in essere, i contratti stessi,
          rapporti di subordinazione.
             3. Le disposizioni  di  cui  al  comma  2  hanno  natura
          interpretativa  e  si  applicano  anche  ai  contratti gia'
          stipulati alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge.    D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
          materia di previdenza, di sanita' e  di  pubblico  impiego,
          nonche' disposizioni fiscali), limitatamente ai riferimenti
          alla  legge  4 giugno 1985, n.  281, contenuti nell'"Art. 7
          (Misure in materia di pubblico impiego), comma 1.  -  Resta
          ferma  sino  al  31  dicembre  1993  la  vigente disciplina
          emanata sulla base degli accordi di comparto  di  cui  alla
          legge  29  marzo  1983, n. 93, e successive modificazioni e
          integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio
          1994.  Per  l'anno  1993  al  personale  destinatario   dei
          predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L.
          20.000   mensili   per  tredici  mensilita'.  Al  personale
          disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n.  121,  8  agosto
          1990,  n.   231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n.
          186, (4 giugno 1985, n. 281), 15 dicembre 1990, n. 395,  10
          ottobre  1990,  n. 287, ed al personale comunque dipendente
          da enti pubblici non  economici,  nonche'  a  quello  degli
          enti,  delle  aziende  o societa' produttrici di servizi di
          pubblica utilita', si applicano le disposizioni di  cui  al
          presente  comma,  fatta  salva  la  diversa  decorrenza del
          periodo contrattuale".  D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure
          urgenti  per  il  risanamento  della   finanza   pubblica),
          limitatamente  ai  riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n.
          281, contenute nell'"Art. 2, comma 8. - La disposizione  di
          cui  al comma 6 e' estesa anche nei confronti del personale
          disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n.  121,  8  agosto
          1990,  n.   231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n.
          186 (4 giugno 1985, n. 281), nonche' del personale comunque
          dipendente da enti pubblici non economici".   Il D.P.R.  30
          giugno  1972, n. 748, abrogato dall'art. 74 del decreto qui
          pubblicato, per la parte incompatibile con le  disposizioni
          del   decreto  stesso,  reca:  "Disciplina  delle  funzioni
          dirigenziali  nelle  amministrazioni  dello  Stato anche ad
          ordinamento autonomo".  Si riportano i testi degli articoli
          da 100 a 123 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3  (testo  unico
          delle  disposizioni  concernenti lo Statuto degli impiegati
          civili dello Stato):
            "Art. 100 (Censura). - La censura e'  inflitta  dal  capo
          dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione
          centrale  o delle circoscrizioni periferiche e' preposto ad
          un ramo dell'amministrazione.
             Salvo quanto e' previsto dall'art. 123 per  i  direttori
          generali,  al  capo del servizio o dell'ufficio centrale ed
          al capo dell'ufficio periferico che dipendono  direttamente
          dall'autorita'   centrale   la  sanzione  e'  inflitta  dal
          Ministro.
             "Art.  101   (Procedimento   per   l'irrogazione   della
          censura).  -  Il superiore competente a norma dell'art. 100
          ad infliggere la censura contesta l'addebito per  iscritto,
          nella   forma   stabilita   dall'articolo   104  assegnando
          all'impiegato un termine non maggiore di dieci  giorni  per
          presentare, per iscritto le proprie giustificazioni.
             La   sanzione   deve   essere   motivata   e  comunicata
          all'impiegato per iscritto.
             Copia della comunicazione e' immediatamente  rimessa  al
          capo  del  personale  insieme  con  le  contestazioni  e le
          giustificazioni.
             "Art.   102   (Ricorso   gerarchico).   -   Contro    il
          provvedimento  con cui viene inflitta la censura e' ammesso
          ricorso gerarchico al Ministro  che  provvede  con  decreto
          motivato.
             "Art.  103  (Accertamenti). - Il capo dell'ufficio che a
          norma dell'art. 100 e' competente ad  irrogare  la  censura
          deve  compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che
          sia da irrogare  un  sanzione  piu'  grave  della  censura,
          rimette gli atti all'ufficio del personale.
             L'ufficio  del  personale  che abbia comunque notizia di
          una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge
          gli opportuni accertamenti preliminari e, ove  ritenga  che
          il  fatto  sia  punibile  con  la  sanzione  della censura,
          rimette gli atti al competente capo  ufficio;  negli  altri
          casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo
          a presentare le giustificazioni.
            "Art.   104  (Formalita'  per  la  contestazione).  -  La
          comunicazione  delle  contestazioni   deve   risultare   da
          dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente
          le   contestazioni,   copia   del  quale  gli  deve  essere
          consegnata.   L'eventuale   rifiuto   a    rilasciare    la
          dichiarazione   predetta  deve  risultare  da  attestazione
          scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.
             Qualora la consegna  personale  non  sia  possibile,  la
          comunicazione  delle  contestazioni  viene  fatta  mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento.
             Se   le   comunicazioni   relative    al    procedimento
          disciplinare  non  possono effettuarsi nelle forme previste
          dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione
          nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene.
             "Art.   105   (Giustificazioni   dell'impiegato).  -  Le
          giustificazioni  debbono  essere  presentate,  entro  venti
          giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio
          del  personale  od  al  capo  dell'ufficio  presso il quale
          l'impiegato presta servizio,  che  vi  oppone  la  data  di
          presentazione    e   ne   cura   l'immediata   trasmissione
          all'ufficio del personale. In quest'ultimo caso l'impiegato
          ha   facolta'   di   consegnare   in   piego   chiuso    le
          giustificazioni  perche'  siano cosi' trasmesse all'ufficio
          del personale.
             Il termine  della  presentazione  delle  giustificazioni
          puo'  essere  prorogato per gravi motivi, e per non piu' di
          quindici giorni, dal capo del personale.
             E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al  termine,
          purche' lo dichiari espressamente per iscritto.
             "Art.  106  (Archiviazione  degli  atti).  - Il capo del
          personale, quando in base alle indagini preliminari ed alle
          giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo
          a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione  degli
          atti dandone comunicazione all'interessato.
             Qualora  ritenga  che  l'infrazione  sia punibile con la
          censura  trasmette  gli   atti   al   capo   del   servizio
          dell'ufficio  competente  perche' provveda alla irrogazione
          della punizione".
             "Art. 107  (Procedimento).  -  Il  capo  del  personale,
          quando    attraverso   le   indagini   preliminari   e   le
          giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi
          una sanzione piu' grave della censura e  che  il  caso  sia
          sufficientemente   istruito,   trasmette   gli   atti  alla
          Commissione di disciplina, agli effetti degli  artt.  80  e
          seguenti,  entro  il  quindicesimo  giorno da quello in cui
          sono pervenute le giustificazioni.
             Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina,
          entro  il  termine  indicato  nel  comma   precedente,   un
          funzionario   istruttore  scegliendolo  tra  gli  impiegati
          aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato.
             Quando la natura delle indagini investe  l'esercizio  di
          mansioni  tecniche  proprie  della carriera cui l'impiegato
          appartiene ed il funzionario  istruttore  sia  di  carriera
          diversa,   il   capo   del   personale  puo'  designare  un
          funzionario della stessa carriera dell'impiegato sottoposto
          al procedimento ma di qualifica o di  anzianita'  superiore
          perche', in qualita' di consulente tecnico, collabori nello
          svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.
             La  nomina  a funzionario istruttore od a consulente non
          puo' essere affidata agli  addetti  ai  gabinetti  ed  alle
          segreterie particolari".
             "Art. 108 (Funzionario istruttore e consulente tecnico).
          -  Le  nomine  del  funzionario istruttore e del consulente
          tecnico  debbono  essere  comunicate  all'impiegato   entro
          cinque giorni.
             Valgono  per  il funzionario istruttore ed il consulente
          le norme circa l'astensione e la ricusazione dei componenti
          delle commissioni di disciplina.
             L'istanza di ricusazione e'  proposta  per  iscritto  al
          capo del personale che decide in via definitiva, sentito il
          funzionario  ricusato, anche sull'opportunita' di rinnovare
          gli atti istruttori gia' compiuti.
             Il provvedimento che respinge l'istanza  di  ricusazione
          puo' essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento
          che infligge la punizione disciplinare.
             La  mancata  proposizione della ricusazione non preclude
          la facolta' di  far  valere,  in  tale  sede,  i  vizi  del
          provvedimento     derivanti    dall'incompatibilita'    del
          funzionario istruttore o del consulente".
             "Art. 109 (Facolta' del  funzionario  istruttore  e  del
          consulente).   - Il funzionario istruttore, nel corso delle
          indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti,
          compresi quelli indicati dall'impiegato  e  puo'  avvalersi
          all'uopo  della cooperazione di altri uffici della stessa o
          di altre amministrazioni.
             Il consulente, oltre a svolgere le particolari  indagini
          affidategli   dall'istruttore,  ha  facolta'  di  assistere
          all'assunzione di ogni mezzo di  prova  e  di  proporre  al
          funzionario  istruttore  domande da rivolgersi ai testimoni
          ed ai periti".
             "Art. 110 (Termini per l'espletamento dell'inchiesta). -
          L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta
          giorni dalla nomina del funzionario istruttore.  Per  gravi
          motivi, il funzionario istruttore, prima della scadenza del
          detto  termine,  puo'  chiedere  al  capo  del personale la
          proroga del termine per non oltre trenta giorni.
             Il funzionario istruttore  ed  il  consulente  che,  nel
          corso   delle   indagini   siano  collocati  a  riposo,  le
          proseguono fino al loro compimento.
             Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del
          Ministro, per destinazione, con il loro consenso, ad  altro
          ufficio che sia incompatibile con le funzioni di istruttore
          o  di consulente o che, per gravi esigenze di servizio, sia
          inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni.
             Il  provvedimento  di   sostituzione   del   funzionario
          istruttore   o   del   consulente   puo'  essere  impugnato
          dall'impiegato soltanto insieme con  il  provvedimento  che
          infligge la punizione".
             "Art. 111 (Atti preliminari al giudizio disciplinare). -
          Terminate   le   indagini   e  comunque  entro  il  termine
          originario o prorogato di cui all'articolo  precedente,  il
          funzionario  istruttore  riunisce  gli  atti  in fascicoli,
          numerandoli  progressivamente  in  ordine  cronologico   ed
          apponendo  su  ciascun  foglio la propria firma; correda il
          fascicolo di un indice da lui  sottoscritto  e  rimette  il
          fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell'ultimo
          atto  compiuto  al capo del personale che lo trasmette, con
          le sue eventuali osservazioni, nei dieci giorni  successivi
          alla commissione di disciplina.
             Entro  dieci  giorni successivi a quello in cui gli atti
          sono pervenuti, il segretario della commissione da'  avviso
          all'impiegato  nelle  forme  previste dall'art. 104 che nei
          venti  giorni  successivi  egli  ha  facolta'  di  prendere
          visione  di  tutti  gli atti del procedimento e di estrarne
          copia.
             Trascorso tale termine il presidente  della  commissione
          stabilisce  la  data  della trattazione orale che deve aver
          luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
          al comma precedente  e,  quando  non  ritenga  di  riferire
          personalmente,  nomina  un  relatore  fra  i  membri  della
          commissione.
             La data della seduta fissata per  la  trattazione  orale
          deve  essere  comunicata  dal  segretario  all'ufficio  del
          personale  e,   nelle   forme   previste   dall'art.   104,
          all'impiegato almeno venti giorni prima, con avvertenza che
          egli  ha facolta' di intervenirvi per svolgere oralmente le
          proprie difese e di far pervenire alla commissione,  almeno
          cinque  giorni  prima  della  seduta,  eventuali  scritti o
          memorie difensive".
             "Art. 112 (Modalita' per la trattazione orale e  per  la
          deliberazione  della  Commissione  di  disciplina). - Nella
          seduta  fissata  per  la  trattazione  orale,  il  relatore
          riferisce   in   presenza   dell'impiegato  senza  prendere
          conclusioni in merito al provvedimento da adottare.
             L'impiegato puo' svolgere oralmente la propria difesa ed
          ha per ultimo  la  parola.  Il  presidente  o,  previa  sua
          autorizzazione,  i  componenti  della  commissione  possono
          rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle  circostanze
          che  risultano  dagli  atti  del  procedimento e chiedergli
          chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
             Alla seduta puo' intervenire il capo del personale o  un
          impiegato da lui delegato.
             Della  trattazione  orale  si  forma  verbale  che viene
          sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente.
             Chiusa la trattazione orale e  ritiratisi  il  capo  del
          personale,  l'impiegato  ed  il segretario, la commissione,
          sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza
          di voti, con le modalita' seguenti:
               a) il presidente sottopone separatamente  a  decisione
          le  questioni  pregiudiziali,  quelle  incidentali  la  cui
          decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto
          riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se  occorre,
          quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti
          della  commissione  di  disciplina  da'nno  il loro voto su
          ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;
               b) il presidente  raccoglie  i  voti  cominciando  dal
          componente  di  qualifica  meno  elevata  od  a  parita' di
          qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo;
               c) se i componenti presenti alla  seduta  eccedono  il
          numero  legale,  quelli di qualifica meno elevata od i meno
          anziani non possono partecipare alla votazione  a  pena  di
          nullita',  salvo  che  uno di essi sia stato relatore nella
          seduta di trattazione, nel qual caso egli prende  il  posto
          del componente di qualifica meno elevata o del meno anziano
          fra coloro che avrebbero dovuto votare;
               d)  qualora nella votazione si manifestino piu' di due
          opinioni, i componenti la commissione che hanno votato  per
          la  sanzione  piu'  grave  si  uniscono  a quelli che hanno
          votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a  che
          venga  a  risultare  la  maggioranza.   In ogni altro caso,
          quando su una questione vi  e'  parita'  di  voti,  prevale
          l'opinione piu' favorevole all'impiegato.
             La  deliberazione  e'  sempre  segreta  e  nessuno  puo'
          opporre la inosservanza  delle  modalita'  precedenti  come
          causa   di  nullita'  o  d'impugnazione,  salvo  quanto  e'
          stabilito sub c).
             Non possono partecipare alla  deliberazione  a  pena  di
          nullita'  i  membri  della commissione che abbiano riferito
          all'ufficio  del  personale  o  svolte  indagini  ai  sensi
          dell'art.  103  o  che  abbiano partecipato come funzionari
          istruttori o consulenti all'inchiesta".
             "Art.  113  (Supplemento  di  istruttoria).  -   Se   il
          procedimento  e'  stato  rimesso  ai  sensi del primo comma
          dell'art.  107  alla  commissione   questa,   ove   ritenga
          necessarie  ulteriori  indagini,  rinvia  con ordinanza gli
          atti all'ufficio del personale perche'  provveda  ai  sensi
          del secondo comma dell'articolo 107.
             Se  il  procedimento e' stato rimesso ai sensi del primo
          comma dell'art. 111 alla commissione, questa,  ove  ritenga
          necessarie  ulteriori  indagini,  rinvia  con ordinanza gli
          atti all'ufficio del  personale,  indicando  quali  sono  i
          fatti  e  le  circostanze  da  chiarire e quali le prove da
          assumere richiedendo, se del caso, la nomina del consulente
          previsto dal terzo  comma  dell'art.  107.  La  commissione
          assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore
          deve  espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti
          alla commissione, agli effetti dell'art.  111.  Il  termine
          puo'  essere  prorogato,  per  gravi motivi, dal presidente
          della commissione.
             La   commissione   puo'   sempre  assumere  direttamente
          qualsiasi mezzo di prova, nel  quale  caso  stabilisce  con
          ordinanza  la  seduta  dandone  avviso, nelle forme e con i
          termini  di  cui  al   quarto   comma   dell'art.      111,
          all'impiegato,  che  puo'  assistervi e svolgere le proprie
          deduzioni".
             "Art.   114   (Deliberazione   della   commissione    di
          disciplina).  -  La  commissione,  se  ritiene  che  nessun
          addebito possa muoversi all'impiegato,  lo  dichiara  nella
          deliberazione.
             Se  ritiene  che  gli addebiti siano in tutto o in parte
          sussistenti propone la sanzione da applicare.
             La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o  da
          altro   componente   la   commissione  ed  e'  firmata  dal
          presidente, dall'estensore e dal segretario.
             Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento
          e la copia  del  verbale  della  trattazione  orale,  viene
          trasmessa,   entro   venti   giorni   dalla  deliberazione,
          all'ufficio del personale.
             Il Ministro provvede con decreto motivato  a  dichiarare
          prosciolto  l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la
          sanzione   in   conformita'   della   deliberazione   della
          commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo
          piu' favorevole all'impiegato.
             Il  decreto  deve  essere comunicato all'impiegato entro
          dieci giorni dalla sua data, nei  modi  previsti  dall'art.
          104".
             "Art.   115   (Rinvio  della  decisione).  -  Quando  la
          trattazione orale non possa essere  esaurita  in  una  sola
          seduta   e   nell'intervallo   si   sia  fatto  luogo  alla
          rinnovazione  totale  o  parziale  dei   componenti   della
          commissione,   la   trattazione   continua   innanzi   alla
          commissione quale era originariamente costituita, fino alla
          deliberazione prevista dall'art. 112.
             Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai  sensi
          del primo e del secondo comma dell'art. 113, la trattazione
          orale in esito all'espletamento delle ulteriori indagini e'
          rinnovata,   con   l'osservanza  delle  disposizioni  degli
          articoli 111  e  112  dinanzi  alla  commissione  quale  e'
          costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.
             Qualora,  iniziata la trattazione orale, sopravvenga una
          causa di incompatibilita', di ricusazione o  di  astensione
          del  presidente  o  di  uno  dei  membri,  ovvero taluni di
          costoro, per impedimento fisico, non sia piu' in  grado  di
          intervenire, la trattazione orale deve esser rinnovata, con
          l'osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112".
             "Art.  116  (Rimborso spese all'impiegato prosciolto). -
          L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso  delle  spese
          di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione
          ed alle relative indennita' di missione.
             Puo'  chiedere,  altresi',  che  gli  sia corrisposto il
          rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo
          strettamente indispensabile per prendere visione degli atti
          del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese
          di soggiorno e' dovuto nella misura stabilita  dalla  legge
          per l'indennita' di missione.
             La  domanda  prevista  dal  comma precedente deve essere
          proposta  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione   del
          decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito; su di
          essa provvede il capo del personale".
             "Art.  117 (Sospensione del procedimento disciplinare in
          pendenza del giudizio  penale).  -  Qualora  per  il  fatto
          addebitato  all'impiegato  sia stata iniziata azione penale
          il procedimento disciplinare non puo' essere promosso  fino
          al  termine  di  quello  penale  e,  se gia' iniziato. deve
          essere sospeso".
             "Art.  118  (Rapporto  tra   giudizio   disciplinare   e
          cessazione  del  rapporto  di impiego). - Qualora nel corso
          del procedimento disciplinare il rapporto  d'impiego  cessi
          anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo
          a  domanda,  il  procedimento  stesso prosegue agli effetti
          dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza".
             "Art. 119  (Rapporto  tra  procedimento  disciplinare  e
          giudicato amministrativo). - Quando il decreto del Ministro
          che  infligge  la  sanzione  disciplinare sia annullato per
          l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e
          la decisione non escluda la  facolta'  dell'amministrazione
          di  rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo
          procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli
          atti annullati entro trenta giorni dalla data  in  cui  sia
          pervenuta  al  Ministero  la  comunicazione della decisione
          giurisdizionale ai sensi dell'art.  87,  comma  primo,  del
          regio  decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di
          registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie
          il ricorso straordinario od entro trenta giorni dalla  data
          in   cui  l'impiegato  abbia  notificato  al  Ministero  la
          decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per
          la  esecuzione  del  decreto  che   accoglie   il   ricorso
          straordinario.
             Decorso  tale  termine  il procedimento disciplinare non
          puo' essere rinnovato".
             "Art.  120   (Estinzione   del   procedimento).   -   Il
          procedimento  disciplinare si estingue quando siano decorsi
          novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun  ulteriore
          atto sia stato compiuto.
             Il  procedimento  disciplinare  estinto  non puo' essere
          rinnovato.
             L'estinzione  determina,  altresi',  la   revoca   della
          sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli
          scrutini  con  gli effetti previsti dagli articoli 94, 95 e
          97.
             Nello stato matricolare dell'impiegato non  deve  essere
          fatta menzione del procedimento disciplinare estinto".
             "Art.   121   (Riapertura   del   procedimento).   -  Il
          procedimento   disciplinare   puo'   essere   riaperto   se
          l'impiegato  cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o
          i figli minorenni che possono avere diritto al  trattamento
          di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che
          sia   applicabile   una  sanzione  minore  o  possa  essere
          dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
             La  riapertura del procedimento e' disposta dal Ministro
          su  relazione  dell'ufficio  del  personale  ed  il   nuovo
          procedimento  si svolge nelle forme previste dagli articoli
          104 e seguenti.
             Il  Ministro,  qualora  non  ritenga  di   disporre   la
          riapertura  del procedimento, provvede con decreto motivato
          sentito il consiglio di amministrazione".
             "Art. 122 (Effetti della riapertura del procedimento). -
          Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  dell'art.  121   la
          riapertura  del  procedimento  sospende  gli  effetti della
          sanzione gia' inflitta.
             All'impiegato gia' punito. nei confronti del  quale  sia
          stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare,
          non  puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella
          gia' applicata.
             Qualora egli venga prosciolto o sia  ritenuto  passibile
          di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in
          tutto  o  in  parte,  gli assegni non percepiti, escluse le
          indennita' per servizi e funzioni di carattere  speciale  o
          per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione
          dell'eventuale assegno alimentare.
             La  disposizione  del  comma precedente si applica anche
          nel caso in cui la riapertura del  procedimento  sia  stata
          domandata dalla vedova o dai figli minorenni".
             "Art.  123  (Esonero  del  direttore  generale).  -  Nel
          procedimento disciplinare a  carico  di  un  impiegato  con
          qualifica   non   inferiore   a   direttore   generale,  la
          contestazione degli  addebiti  viene  fatta  con  atto  del
          Ministro,    al    quale    debbono   essere   dirette   le
          giustificazioni dell'impiegato.
             Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.
             Il Ministro, qualora  non  accolga  le  giustificazioni,
          riferisce al Consiglio dei Ministri il quale delibera sulla
          incompatibilita'  dell'impiegato  ad  essere  mantenuto  in
          servizio e sul  diritto  al  trattamento  di  quiescenza  e
          previdenza.
             L'impiegato riconosciuto incompatibile e' dispensato dal
          servizio  con  decreto  del  Presidente della Repubblica su
          proposta del Ministro competente".
             Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
          locali):
             "Art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale).
             1-8 (Omissis).
             9. La  responsabilita',  le  sanzioni  disciplinari,  il
          relativo  procedimento,  la  destituzione  d'ufficio  e  la
          riammissione in servizio sono  regolati  secondo  le  norme
          previste per gli impiegati civili dello Stato.
             10.  E'  istituita  in  ogni  ente  una  commissione  di
          disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da  un
          suo  delegato,  che la presiede, dal segretario dell'ente e
          da un dipendente designato  all'inizio  di  ogni  anno  dal
          personale  dell'ente  secondo  le  modalita'  stabilite dal
          regolamento".