Art. 38. 
                              Decadenza 
 
  1. I membri eletti e quelli designati, i  quali  non  intervengono,
senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive  dell'organo  di
cui fanno parte, decadono dalla carica e  vengono  surrogati  con  le
modalita' previste dall'articolo 35.