(Convenzione - art. 38)
                             Articolo 38 
1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera'  o  ratifichera'  la
presente Convenzione oppure  vi  aderira',  oppure  ad  ogni  momento
successivo, dichiarare, con notifica diretta al Segretario  generale,
che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori oppure  in
uno qualsiasi tra loro di  cui  esso  stesso  assicura  le  relazioni
internazionali. La Convenzione diverra' applicabile nel territorio  o
nei territori designati nella notifica trenta  giorni  dopo  la  data
alla quale il  Segretario  generale  avra'  ricevuto  detta  notifica
oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo  Stato
che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 
2. Ogni Stato che fa la notifica prevista al paragrafo 1 del presente
articolo dovra', a nome dei territori per i quali la fa, inviare  una
notifica  contenente  le  dichiarazioni  previste  al   paragrafo   2
dell'articolo 46 della presente Convenzione. 
3. Ogni Stato  che  avra'  fatto  una  dichiarazione  in  virtu'  del
paragrafo 1 del presente articolo potra' ad ogni data ulteriore,  per
mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare  che
la  Convenzione  cessera'  di  essere  applicabile   nel   territorio
designato nella notifica stessa e la Convenzione cessera'  di  essere
applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento
di detta notifica dal Segretario generale.