Articolo 38 1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione oppure vi aderira', oppure ad ogni momento successivo, dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che la Convenzione diviene applicabile a tutti i territori oppure in uno qualsiasi tra loro di cui esso stesso assicura le relazioni internazionali. La Convenzione diverra' applicabile nel territorio o nei territori designati nella notifica trenta giorni dopo la data alla quale il Segretario generale avra' ricevuto detta notifica oppure alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato che invia la notifica, se tale data e' posteriore alla precedente. 2. Ogni Stato che fa la notifica prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovra', a nome dei territori per i quali la fa, inviare una notifica contenente le dichiarazioni previste al paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione. 3. Ogni Stato che avra' fatto una dichiarazione in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo potra' ad ogni data ulteriore, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale, dichiarare che la Convenzione cessera' di essere applicabile nel territorio designato nella notifica stessa e la Convenzione cessera' di essere applicabile nel detto territorio un anno dopo la data del ricevimento di detta notifica dal Segretario generale.