(Accordo medici medicina generale-art. 38)
                               Art. 38 
       Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti 
    1. Le certificazioni di cui all'art. 2 della  legge  29  febbraio
1980, n. 33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n.  155,  sono
rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i  moduli
allegati sub allegato "F",  fatte  salve  eventuali  modifiche  degli
stessi concordate ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  della  Legge  n.
33/80. 
    2. Le certificazioni relative ad assenze dal  lavoro  connesse  o
dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite  da  medici  diversi  da
quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non e'
tenuto alla trascrizione. 
 
          Note all'art. 38:
              - Il testo dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n.
          33, e' il seguente:
              "Art.  2.   -   Nei   casi   d"infermita"   comportante
          incapacita" lavorativa, il medico curante redige in duplice
          copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e
          l'attestazione  sull'inizio  e  la  durata  presunta  della
          malattia secondo gli esemplari definiti  nella  convenzione
          nazionale   unica   per   la   disciplina  normativa  e  il
          trattamento  economico  dei  medici  generici  e   pediatri
          stipulata  ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977,
          n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.
              Il lavoratore e' tenuto entro due giorni  dal  relativo
          rilascio,   a   recapitare   o   a   trasmettere,  a  mezzo
          raccomandata con avviso di ricevimento,  il  certificato  e
          l'attestazione  di  cui  al  primo  comma,  rispettivamente
          all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  o  alla
          struttura  pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa
          con la Regione e al datore di lavoro.
              Le  eventuali   visite   di   controllo   sullo   stato
          d"infermita"  del  lavoratore,  ai  sensi dell'art. 5 della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta  dell'Istituto
          nazionale   della  previdenza  sociale  o  della  struttura
          sanitaria pubblica da esso indicata,  sono  effettuate  dai
          medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.
              Il  datore  di  lavoro  deve  tenere  a  disposizione e
          produrre,  a  richiesta,   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale,  la  documentazione  in  suo possesso.
          Nell'ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono  essere
          trasmessi  al  predetto  Istituto,  a  cura  del  datore di
          lavoro, entro tre giorni dal ricevimento  dell'attestazione
          di  malattia  i  dati  salariali necessari per il pagamento
          agli  aventi  diritto  delle  prestazioni   economiche   di
          malattia e di maternita"".
              -  Il testo dell'art. 15 della legge n. 155/1981, e' il
          seguente:
              "Art. 15 (Certificazione di malattia).- Con effetto dal
          15 marzo 1980 nell'art. 2  del  decreto-legge  30  dicembre
          1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
          febbraio  1980,  n.  33, il secondo comma e' sostituito dal
          seguente:
              "Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo
          rilascio,  a  recapitare   o   a   trasmettere,   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di ricevimento, il certificato e
          l'attestazione di  cui  al  primo  comma,  rispettivamente,
          all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, o alla
          struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto  d'intesa
          con la regione, e al datore di lavoro".
              Nell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  29 febbraio
          l980, n.  33, l"ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
              "Il datore di  lavoro  deve  tenere  a  disposizione  e
          produrre,   a   richiesta,   all'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale,  la  documentazione  in  suo  possesso.
          Nella  ipotesi  di  cui  all'art.    1, sesto comma, devono
          essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di
          lavoro entro tre giorni dal  ricevimento  dell'attestazione
          di  malattia  i  dati  salariali necessari per il pagamento
          agli  aventi  diritto  delle  prestazioni   economiche   di
          malattia e di maternita".
              Qualora    l'evento    morboso   si   configuri   quale
          prosecuzione della stessa malattia, ne  deve  essere  fatta
          menzione  da  parte  del  medico  curante nel certificato e
          nell'attestazione di cui al primo comma".