Art. 38 (Norme transitorie) 1. I permessi e le concessioni conferiti in base alle leggi n.6 del 1957, n.613 del 1967, n.9 del 1991 e alla legge 26 aprile 1974, n.170, sono confermati per la loro originaria durata ed estensione. 2. Le disposizioni in materia di proroghe di vigenza di permessi di ricerca introdotte dal presente decreto si applicano ai permessi vigenti che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni in materia di conferimento di permessi in re- gime di concorrenza introdotte dal presente decreto si applicano alle procedure di selezione da attivarsi a seguito di domande presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4. Con provvedimenti del Ministero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ricondotti alla nuova disciplina i titoli vigenti di cui all'articolo 28 della legge n. 136 del 1953 e quelli di cui alla legge 24 luglio 1962, n.1072. 5. Il valore unitario delle aliquote di prodotto dovuto allo Stato per l'anno 1996, da versare nel 1997, e' determinato secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 19.