Art. 38. Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa Aumento dell'aliquota 1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1998. Regolamento 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali. Criteri 3. Il regolamento di cui al comma 2 e' emanato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e nell'osservanza dei criteri dell'economicita' dell'azione di rivalsa, nonche' della commisurazione dell'entita' del rimborso al costo della prestazione e della massima tempestivita' del versamento delle somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie. Decorrenza 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1 gennaio 1999; da tale data non e' piu' dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Note all'art. 38, comma 1: - Il comma 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), aggiunto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' recita: "11-bis. - 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogati ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni". - Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disposizioni dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta la legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Nota all'art. 38, comma 4: - Il testo dell' articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e' riportato in nota al comma 1.