Art. 38 Banca depositaria 1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimita' delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo; b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso; . c) esegue le istruzioni della societa' di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalita' di sub-deposito dei beni del fondo. 4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarita' riscontrate nell'amministrazione della societa' di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.