Art. 38 
                          Banca depositaria 
 
  1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni: 
    a) accerta  la  legittimita'  delle  operazioni  di  emissione  e
rimborso delle quote del fondo, il  calcolo  del  loro  valore  e  la
destinazione dei redditi del fondo; 
    b)  accerta  che  nelle   operazioni   relative   al   fondo   la
controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso; . 
    c) esegue le istruzioni della societa' di gestione del  risparmio
se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle  prescrizioni
degli organi di vigilanza. 
  2.  La  banca  depositaria  e'  responsabile  nei  confronti  della
societa' di gestione del risparmio e dei  partecipanti  al  fondo  di
ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei
propri obblighi. 
  3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,  determina  le  condizioni
per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalita' di
sub-deposito dei beni del fondo. 
  4.  Gli  amministratori  e  i  sindaci  della   banca   depositaria
riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna
per  le   proprie   competenze,   sulle   irregolarita'   riscontrate
nell'amministrazione della societa' di gestione del risparmio e nella
gestione dei fondi comuni.