Art. 38
       (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
        legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

  1.  I  minori  stranieri  presenti  sul  territorio  sono  soggetti
all'obbligo  scolastico;  ad  essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti  in  materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
  2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato,
dalle  Regioni  e  dagli  enti locali anche mediante l'attivazione di
appositi   corsi  ed  iniziative  per  l'apprendimento  della  lingua
italiana.
  3.  La  comunita'  scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali  come  valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e  favorisce  iniziative  volte  alla  accoglienza, alla tutela della
cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di attivita'
interculturali comuni.
  4.  Le  iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla   base   di  una  rilevazione  dei  bisogni  locali  e  di  una
programmazione  territoriale  integrata,  anche in convenzione con le
associazioni  degli  stranieri,  con le rappresentanze diplomatiche o
consolari  dei  Paesi  di  appartenenza  e  con  le organizzazioni di
volontariato.
  5.Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
   a)  l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante  l'attivazione  di  corsi  di  alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
   b)  la  realizzazione  di  un'offerta  culturale  valida  per  gli
stranieri  adulti  regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
   c)   la   predisposizione  di  percorsi  integrativi  degli  studi
sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
   d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
   e)  la  realizzazione  di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
  6.  Le  regioni,  anche  attraverso  altri  enti locali, promuovono
programmi  culturali  per  i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi  effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente  a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari
e  per  i  figli  degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di
origine.
  7.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
   a)   delle   modalita'  di  realizzazione  di  specifici  progetti
nazionali  e  locali,  con particolare riferimento all'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonche' dei corsi di formazione ed
aggiornamento  del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente delle
scuole  di  ogni  ordine  e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
   b)  dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi  effettuati  nei  paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico,  nonche'  dei  criteri e delle modalita' di comunicazione
con  le  famiglie  degli  alunni  stranieri,  anche  con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
   c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri  provenienti  dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di
sostegno linguistico;
   d)  dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
 
          Nota all'art. 38:
            - Per il testo dell'art. 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, v. nelle note all'art. 1.