Art. 38 
 
 
      Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea 
 
  1. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale,
tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari  di  indirizzo,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli  affari
europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri  e  con  gli
altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito  disegno
di legge recante le disposizioni occorrenti  per  dare  attuazione  o
assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato  dagli  organi
dell'Unione europea riguardante le materie di competenza  legislativa
statale. 
  2. I disegni di legge di  cui  al  presente  articolo  non  possono
contenere  disposizioni  di  delegazione   legislativa,   ne'   altre
disposizioni, anche omogenee per materia, che non  siano  in  diretta
correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in
recepimento, salvo che la natura o la complessita' della normativa le
rendano indispensabili.