Art. 38 
 
 
                  Eleggibilita' e incompatibilita' 
 
  1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti  all'albo  speciale  per  il
patrocinio davanti alle  giurisdizioni  superiori.  Risultano  eletti
coloro che hanno riportato il maggior numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti risulta eletto il piu' anziano per iscrizione e,  tra
coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,  il  maggiore  di
eta'. 
  2. Non possono essere eletti  coloro  che  abbiano  riportato,  nei
cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche  non  definitiva  ad
una sanzione disciplinare piu' grave dell'avvertimento. 
  3. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile  con  quella
di  consigliere  dell'ordine  e  di  componente  del   consiglio   di
amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale  di
previdenza e assistenza forense, nonche' di membro  di  un  consiglio
distrettuale di disciplina. 
  4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di  incompatibilita'
deve optare  per  uno  degli  incarichi  entro  trenta  giorni  dalla
proclamazione.  Nel   caso   in   cui   non   vi   provveda,   decade
automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.