Art. 38
Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui
propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni
annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex
post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni
relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate
sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
Note all'art. 38:
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144:
«Art. 1. Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31
ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
Si riporta il testo dell'articolo 128 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al
presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico -
artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».