Art. 38 
 
          (Disposizioni in materia di prevenzione incendi) 
 
  1. Gli enti e i privati  di  cui  all'articolo  11,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151,  sono
esentati  dalla  presentazione  dell'istanza   preliminare   di   cui
all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in  possesso  di  atti
abilitativi  riguardanti  anche  la  sussistenza  dei  requisiti   di
sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui  al
medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3
e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data  di  entrata  in
vigore dello stesso.