Art. 38 Norme per la trattazione delle informazioni classificate RISERVATO 1. Qualora l'operatore economico debba trattare esclusivamente informazioni classificate RISERVATO, il legale rappresentante - o altro soggetto, socio o dipendente dell'operatore economico, designato dal legale rappresentante - e' il responsabile della gestione delle informazioni classificate RISERVATO secondo la legge, il presente regolamento e le relative disposizioni applicative. Ai fini dell'esecuzione del contratto il committente accerta che non sussista a carico del responsabile sentenza di condanna definitiva o sentenza di condanna di primo grado confermata in appello per reati afferenti la tutela e la salvaguardia delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati. 2. L'Organizzazione di sicurezza individuata dall'amministrazione o dell'impresa che affidano il contratto o il sub-contratto fornisce l'istruzione di sicurezza al responsabile, qualora l'operatore economico affidatario non sia abilitato. 3. Il responsabile di cui al comma 1 e' il referente del committente e dell'UCSe per la trattazione delle informazioni classificate RISERVATO. 4. Il responsabile di cui al comma 1 assicura che l'accesso alle informazioni RISERVATO sia consentito esclusivamente al personale che abbia necessita' di conoscere e sia stato istruito sulle responsabilita' e sulle conseguenze penali di una divulgazione non autorizzata delle informazioni classificate. 5. Per la gestione e la custodia delle informazioni classificate RISERVATO la sede dell'operatore economico e' dotata di apposita area controllata, come previsto dall'art. 72, nell'ambito della quale le informazioni classificate sono conservate secondo modalita' che non consentano l'accesso non autorizzato. 6. La trasmissione di informazioni classificate RISERVATO non e' consentita con sistemi elettrici o elettronici non autorizzati dall'UCSe; e' consentita la trasmissione postale che consenta la tracciabilita', ovvero mediante vettori commerciali o trasporto a mano, secondo le disposizioni applicative del presente regolamento. 7. In caso di violazione o compromissione delle informazioni classificate RISERVATO, il responsabile di cui al comma 1 procede ai sensi delle vigenti disposizioni, comunicando altresi' l'evento al committente ed all'UCSe ai fini degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni. 8. Le stazioni appaltanti e i committenti comunicano all'UCSe, per il tramite delle rispettive organizzazioni di sicurezza, gli operatori economici risultati aggiudicatari di contratti recanti classifica RISERVATO. Il sub-appalto o la sub-commessa autorizzati, classificati RISERVATO, sono comunicati all'UCSe, secondo il modello approvato, dal soggetto responsabile ai sensi del comma 1 dell'operatore economico subappaltante. 9. La corretta gestione e custodia di informazioni classificate RISERVATO e' soggetta ai poteri di vigilanza degli organi di sicurezza individuati dalle Amministrazioni che affidano i contratti e delle imprese committenti nonche' ai poteri ispettivi dell'UCSe.