Art. 38 
 
                      Norme per la trattazione 
              delle informazioni classificate RISERVATO 
 
  1. Qualora  l'operatore  economico  debba  trattare  esclusivamente
informazioni classificate RISERVATO, il  legale  rappresentante  -  o
altro  soggetto,  socio  o   dipendente   dell'operatore   economico,
designato dal  legale  rappresentante  -  e'  il  responsabile  della
gestione delle informazioni classificate RISERVATO secondo la  legge,
il presente regolamento e le relative  disposizioni  applicative.  Ai
fini dell'esecuzione del contratto il  committente  accerta  che  non
sussista a carico del responsabile sentenza di condanna definitiva  o
sentenza di condanna di primo grado confermata in appello  per  reati
afferenti  la  tutela  e  la  salvaguardia  delle  informazioni,  dei
documenti e dei materiali classificati. 
  2. L'Organizzazione di sicurezza individuata dall'amministrazione o
dell'impresa che affidano il contratto o  il  sub-contratto  fornisce
l'istruzione  di  sicurezza  al  responsabile,  qualora   l'operatore
economico affidatario non sia abilitato. 
  3.  Il  responsabile  di  cui  al  comma  1  e'  il  referente  del
committente  e  dell'UCSe  per  la  trattazione  delle   informazioni
classificate RISERVATO. 
  4. Il responsabile di cui al comma 1 assicura  che  l'accesso  alle
informazioni RISERVATO sia consentito esclusivamente al personale che
abbia  necessita'  di  conoscere   e   sia   stato   istruito   sulle
responsabilita' e sulle conseguenze penali di  una  divulgazione  non
autorizzata delle informazioni classificate. 
  5. Per la gestione e la custodia  delle  informazioni  classificate
RISERVATO la sede dell'operatore economico e' dotata di apposita area
controllata, come previsto dall'art. 72, nell'ambito della  quale  le
informazioni classificate sono conservate secondo modalita'  che  non
consentano l'accesso non autorizzato. 
  6. La trasmissione di informazioni classificate  RISERVATO  non  e'
consentita  con  sistemi  elettrici  o  elettronici  non  autorizzati
dall'UCSe; e' consentita la  trasmissione  postale  che  consenta  la
tracciabilita', ovvero mediante vettori  commerciali  o  trasporto  a
mano, secondo le disposizioni applicative del presente regolamento. 
  7. In  caso  di  violazione  o  compromissione  delle  informazioni
classificate RISERVATO, il responsabile di cui al comma 1 procede  ai
sensi delle vigenti disposizioni, comunicando  altresi'  l'evento  al
committente ed all'UCSe ai  fini  degli  adempimenti  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
  8. Le stazioni appaltanti e i committenti comunicano all'UCSe,  per
il  tramite  delle  rispettive  organizzazioni  di   sicurezza,   gli
operatori economici  risultati  aggiudicatari  di  contratti  recanti
classifica RISERVATO. Il sub-appalto o la  sub-commessa  autorizzati,
classificati RISERVATO, sono comunicati all'UCSe, secondo il  modello
approvato,  dal  soggetto  responsabile  ai   sensi   del   comma   1
dell'operatore economico subappaltante. 
  9. La corretta gestione e  custodia  di  informazioni  classificate
RISERVATO  e'  soggetta  ai  poteri  di  vigilanza  degli  organi  di
sicurezza individuati dalle Amministrazioni che affidano i  contratti
e delle imprese committenti nonche' ai poteri ispettivi dell'UCSe.