Art. 38 
 
 
                     Chiusura della risoluzione 
 
  1. La Banca  d'Italia,  quando  determina  che  la  risoluzione  ha
conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono  essere
piu' utilmente perseguiti, informata la Banca Centrale Europea quando
essa e' l'autorita' competente,  dichiara  chiusa  la  risoluzione  e
ordina ai  commissari  speciali  e  ai  componenti  del  comitato  di
sorveglianza, ove  nominati,  o  agli  organi  di  amministrazione  e
controllo dell'ente sottoposto a risoluzione,  di  redigere  separati
rapporti  sull'attivita'  svolta  nell'ambito  della  risoluzione.  I
rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia. 
  2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso
da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3. 
  3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al  Capo
IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita'
in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto
a liquidazione coatta  amministrativa  secondo  quanto  previsto  dal
Testo  Unico  Bancario  non  appena  possibile,  tenuto  conto  della
necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche'  di
assicurare che  l'ente  in  risoluzione  fornisca  al  cessionario  i
servizi necessari ai sensi  dell'articolo  62  per  la  continuazione
dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo  stato  di  insolvenza,  i
termini di cui agli articoli 64, 65, 67,  primo  comma,  e  69  della
legge fallimentare  decorrono  dalla  data  determinata  dalla  Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Per il riferimento al testo degli  articoli  64,  65,
          67, primo comma, e 69 della legge fallimentare (citato R.D.
          n. 267 del 1942), vedasi nelle Note all'art. 36.