Art. 38 
 
              Cooperazione tra organismi di regolazione 
 
  1. L'organismo di regolazione scambia  informazioni  sulla  propria
attivita' e sui criteri e le prassi decisionali  e,  in  particolare,
informazioni sulle principali questioni riguardanti  le  procedure  e
sui  problemi  di  interpretazione  del   recepimento   del   diritto
dell'Unione in materia ferroviaria, al fine di  coordinare  i  propri
processi decisionali con i propri omologhi europei. 
  2. L'organismo di regolazione coopera  strettamente  con  i  propri
omologhi europei, anche attraverso  accordi  di  lavoro,  a  fini  di
assistenza reciproca nelle loro funzioni di monitoraggio del  mercato
e di trattamento di reclami o svolgimento di indagini. 
  3. In  caso  di  reclamo  o  di  un'indagine  condotta  di  propria
iniziativa su questioni di accesso o di imposizione  dei  canoni  per
una  traccia  ferroviaria  internazionale,  nonche'  nell'ambito  del
monitoraggio della concorrenza sul mercato dei servizi  di  trasporto
ferroviario internazionale, l'organismo di regolazione  consulta  gli
organismi di regolazione di tutti gli altri Stati membri attraversati
dalla traccia ferroviaria internazionale in  questione,  nonche',  se
del caso,  la  Commissione,  e  chiede  loro  tutte  le  informazioni
necessarie prima di prendere una decisione. 
  4. L'organismo di regolazione, consultato  a  norma  del  comma  3,
fornisce tutte le informazioni che i propri omologhi europei hanno il
diritto di esigere a norma del diritto nazionale.  Tali  informazioni
possono essere utilizzate solo ai fini del trattamento del reclamo  o
dello svolgimento dell'indagine di cui al comma 3. 
  5. L'organismo di regolazione qualora riceva il  reclamo  o  svolga
un'indagine  di  propria   iniziativa   trasmette   le   informazioni
pertinenti all'organismo di regolazione responsabile affinche'  possa
adottare le opportune misure concernenti le parti interessate. 
  6. I rappresentanti associati dei  gestori  dell'infrastruttura  di
cui all'articolo 27, comma 1,  forniscono  senza  indugio,  tutte  le
informazioni necessarie per trattare il reclamo o condurre l'indagine
di cui  al  comma  3  chieste  dall'organismo  di  regolazione.  Tale
organismo ha facolta' di trasferire  le  informazioni  relative  alla
traccia oraria internazionale in questione agli  altri  organismi  di
regolazione di cui al comma 3. 
  7. Su richiesta di un organismo di regolazione, la Commissione puo'
partecipare alle attivita' di cui ai comma da 2 a 6,  allo  scopo  di
facilitare la cooperazione tra organismi di regolazione. 
  8. L'organismo di regolazione contribuisce ad elaborare principi  e
pratiche comuni per le decisioni che hanno il potere di  adottare  ai
sensi  della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, sulla base delle misure di cui all'articolo 57,  paragrafo
8, della direttiva stessa. 
  9. L'organismo di regolazione riesamina le decisioni e le  pratiche
di associazione dei gestori dell'infrastruttura di  cui  all'articolo
17 e all'articolo 27,  comma  1,  che  attuano  le  disposizioni  del
presente decreto o facilitano in altro modo il trasporto  ferroviario
internazionale. 
 
          Note all'art. 38: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.