Art. 38 
 
Obblighi di redazione  (articolo  42  della  direttiva  86/635/CEE  e
articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato: 
  a) gli intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, di SIM
o  finanziario  e  che  non  siano  a  loro  volta   controllati   da
intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai  sensi  del
presente articolo; 
  b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alla lettera a),
che controllano banche, SIM o societa' finanziarie non appartenenti a
gruppi e che non siano  a  loro  volta  controllati  da  intermediari
tenuti a redigere il  bilancio  consolidato  ai  sensi  del  presente
articolo; 
  c) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alle lettere  a)
e b), che controllano altre imprese e che  non  siano  a  loro  volta
controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato
ai sensi del presente articolo. 
  2. Le imprese controllate incluse nel  consolidamento,  le  imprese
sottoposte a controllo congiunto e le imprese collegate sono tenute a
trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto  a  redigere  il
bilancio  consolidato  le  informazioni  richieste  ai   fini   della
redazione del bilancio consolidato. 
  3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa'
che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.