Art. 38 Obblighi di redazione (articolo 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) 1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato: a) gli intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, di SIM o finanziario e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alla lettera a), che controllano banche, SIM o societa' finanziarie non appartenenti a gruppi e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; c) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. 2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento, le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese collegate sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato. 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.